Cassazione Civile, Ordinanza n. 35324/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società che rivendicava l'ammissione di un credito di euro 1.296.477,33 per lavori di appalto relativi alla realizzazione di un complesso alberghiero. A garanzia del pagamento erano stati emessi due effetti cambiari dalla società poi fallita, successivamente posti all'incasso e protestati prima della sentenza dichiarativa; il credito era inoltre in parte documentato da una scrittura ricognitiva. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo assorbente la mancata prova del rapporto causale sottostante all'emissione dei titoli e affermando che né le cambiali né la scrittura privata, pur con data certa, valessero come riconoscimento del debito opponibile al curatore ex art. 1988 c.c. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto: 1) violazione delle norme cambiaria e processuali, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato la domanda come azione causale anziché cambiaria e avesse omesso di pronunciare sull'autenticità della firma del legale rappresentante apposta sulle cambiali; 2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e della disciplina del passivo fallimentare, contestando l'affermazione di inopponibilità al fallimento della promessa di pagamento contenuta nelle cambiali e la conseguente inversione dell'onere probatorio; 3) violazione degli artt. 2704 e 2700 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che le cambiali e le testimonianze avrebbero comunque provato il rapporto causale sottostante e che il contratto d'appalto aveva data certa.
La decisione
La Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di autosufficienza, poi ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Cagliari e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, una volta prodotti in giudizio le cambiali e allegati i fatti sottostanti alla loro emissione, è esercitata sia l'azione cartolare sia quella causale; comunque, anche nell'azione causale, il titolo ha valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale. Ha quindi ritenuto erroneo il principio applicato dal giudice di merito, che aveva escluso l'opponibilità al fallimento della promessa di pagamento contenuta in cambiali munite di data certa. Il giudice di rinvio dovrà prima verificare l'autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali e, se autentiche, accertare se il curatore abbia provato l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo del fallimento
norma richiamata in relazione alla domanda di insinuazione al passivo
richiamato per dedotta omissione di pronuncia
art. 63 R.d. 65/1933
richiamato dalla ricorrente come norma della disciplina cambiaria
art. 65 R.d. 65/1933
la Corte richiama la presunzione che discende anche da tale disposizione in presenza di promessa di pagamento con data certa
la promessa di pagamento contenuta nel titolo, anche se esercitata l'azione causale, comporta inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale
richiamato per il riparto dell'onere probatorio sul rapporto fondamentale
la data certa dei titoli e della scrittura rileva ai fini dell'opponibilità e della prova del rapporto sottostante
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria del documento
richiamato dalla ricorrente nella censura sull'apprezzamento delle prove
richiamato dalla ricorrente nella censura sull'apprezzamento delle prove
art. 21 del R.d. n. 1669/1933
richiamato per indicare le eccezioni opponibili nell'azione cartolare
Massime di principio
- Quando il creditore produca in giudizio cambiali e alleghi i fatti sottostanti alla loro emissione, la domanda può essere letta sia come azione cartolare sia come azione causale, ma la qualificazione non muta, nel caso concreto, il regime probatorio decisivo.
- Anche nell'ipotesi di esercizio dell'azione causale, la cambiale vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e inversione dell'onere della prova in capo a chi contesta il credito.
- In presenza di un titolo di pagamento con data certa anteriore al fallimento, il curatore che intenda paralizzare la pretesa deve provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto causale sottostante; non basta negare in via assertiva il debito.
- Il giudice di merito, se investito della questione, deve prima verificare l'autenticità della sottoscrizione del titolo e, se la firma è autentica, esaminare se la curatela abbia superato la presunzione derivante dalla promessa di pagamento.
- Non è corretto applicare alla cambiale, che è titolo di credito disciplinato da legge speciale, principi elaborati per semplici scritture ricognitive del debito senza verificare la specifica disciplina cartolare.
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