Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35324/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società che rivendicava l'ammissione di un credito di euro 1.296.477,33 per lavori di appalto relativi alla realizzazione di un complesso alberghiero. A garanzia del pagamento erano stati emessi due effetti cambiari dalla società poi fallita, successivamente posti all'incasso e protestati prima della sentenza dichiarativa; il credito era inoltre in parte documentato da una scrittura ricognitiva. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo assorbente la mancata prova del rapporto causale sottostante all'emissione dei titoli e affermando che né le cambiali né la scrittura privata, pur con data certa, valessero come riconoscimento del debito opponibile al curatore ex art. 1988 c.c. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto: 1) violazione delle norme cambiaria e processuali, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato la domanda come azione causale anziché cambiaria e avesse omesso di pronunciare sull'autenticità della firma del legale rappresentante apposta sulle cambiali; 2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e della disciplina del passivo fallimentare, contestando l'affermazione di inopponibilità al fallimento della promessa di pagamento contenuta nelle cambiali e la conseguente inversione dell'onere probatorio; 3) violazione degli artt. 2704 e 2700 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che le cambiali e le testimonianze avrebbero comunque provato il rapporto causale sottostante e che il contratto d'appalto aveva data certa.

La decisione

La Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di autosufficienza, poi ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Cagliari e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, una volta prodotti in giudizio le cambiali e allegati i fatti sottostanti alla loro emissione, è esercitata sia l'azione cartolare sia quella causale; comunque, anche nell'azione causale, il titolo ha valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale. Ha quindi ritenuto erroneo il principio applicato dal giudice di merito, che aveva escluso l'opponibilità al fallimento della promessa di pagamento contenuta in cambiali munite di data certa. Il giudice di rinvio dovrà prima verificare l'autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali e, se autentiche, accertare se il curatore abbia provato l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo del fallimento

  • art. 93 l.fall.

    norma richiamata in relazione alla domanda di insinuazione al passivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omissione di pronuncia

  • art. 63 R.d. 65/1933

    richiamato dalla ricorrente come norma della disciplina cambiaria

  • art. 65 R.d. 65/1933

    la Corte richiama la presunzione che discende anche da tale disposizione in presenza di promessa di pagamento con data certa

  • art. 1988 c.c.

    la promessa di pagamento contenuta nel titolo, anche se esercitata l'azione causale, comporta inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio sul rapporto fondamentale

  • art. 2704 c.c.

    la data certa dei titoli e della scrittura rileva ai fini dell'opponibilità e della prova del rapporto sottostante

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria del documento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sull'apprezzamento delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sull'apprezzamento delle prove

  • art. 21 del R.d. n. 1669/1933

    richiamato per indicare le eccezioni opponibili nell'azione cartolare

Massime di principio

  • Quando il creditore produca in giudizio cambiali e alleghi i fatti sottostanti alla loro emissione, la domanda può essere letta sia come azione cartolare sia come azione causale, ma la qualificazione non muta, nel caso concreto, il regime probatorio decisivo.
  • Anche nell'ipotesi di esercizio dell'azione causale, la cambiale vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e inversione dell'onere della prova in capo a chi contesta il credito.
  • In presenza di un titolo di pagamento con data certa anteriore al fallimento, il curatore che intenda paralizzare la pretesa deve provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto causale sottostante; non basta negare in via assertiva il debito.
  • Il giudice di merito, se investito della questione, deve prima verificare l'autenticità della sottoscrizione del titolo e, se la firma è autentica, esaminare se la curatela abbia superato la presunzione derivante dalla promessa di pagamento.
  • Non è corretto applicare alla cambiale, che è titolo di credito disciplinato da legge speciale, principi elaborati per semplici scritture ricognitive del debito senza verificare la specifica disciplina cartolare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.