Cassazione Penale, Ordinanza n. 39954/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della decisione del GUP del Tribunale, aveva rideterminato la pena principale e la pena accessoria nell'ambito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La Corte rileva però che, prima della proposizione del ricorso, la Corte d'appello aveva già corretto un errore materiale nella sentenza, sostituendo l'interdizione perpetua con quella temporanea di cinque anni, rendendo il dispositivo conforme all'accordo tra le parti e alla previsione dell'art. 29 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., in cassazione sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra accordo e pronuncia del giudice; non sono invece ammissibili doglianze attinenti alla mera determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Nel caso concreto nessuna delle ipotesi consentite ricorreva. Quanto alla pena accessoria, l'errore materiale era già stato corretto dalla Corte d'appello con ordinanza anteriore al ricorso, sicché mancava interesse all'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena, salvo illegalità della sanzione.
È richiamato per escludere la possibilità di dolersi in cassazione della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel contesto del concordato in appello.
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve essere conforme alla previsione legale richiamata; la correzione dell'errore materiale ha adeguato il dispositivo alla durata temporanea di cinque anni.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono scrutinabili solo vizi che incidano sulla validità del concordato o sulla conformità della decisione all'accordo, non già mere contestazioni sulla misura della pena se la sanzione resta nei limiti di legge.
- Le doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si traducano in una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Se un errore materiale del dispositivo è stato già corretto dal giudice a quo prima del ricorso, viene meno l'interesse ad impugnare sul punto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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