Cassazione Penale, Ordinanza n. 01671/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 455 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost. e 550 c.p.p., sostenendo che il reato contestato non rientrerebbe tra quelli perseguibili con citazione diretta a giudizio e che vi sarebbe quindi una nullità del decreto di citazione. Il secondo motivo contestava nel merito la motivazione di responsabilità, ma la censura riproduceva sostanzialmente le doglianze già svolte in appello. Il terzo motivo lamentava l'omessa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato; la Corte ha però rilevato che, tenendo conto delle sospensioni, la prescrizione maturerà solo in una data successiva, e che la sospensione ex art. 420-quater c.p.p. era applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la dedotta violazione processuale risultava smentita dagli atti e comunque non riguardava una nullità assoluta, rilevando inoltre che non era stata sollevata eccezione nel verbale dell'udienza indicata. Ha dichiarato non deducibile il secondo motivo, perché privo di specificità e sostanzialmente reiterativo delle censure già disattese in appello. Ha infine reputato manifestamente infondato il terzo motivo sulla prescrizione, poiché il termine non era ancora maturato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile e condannato nei due gradi di merito.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla violazione delle regole di legalità/processo in tema di citazione diretta a giudizio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il reato contestato non fosse tra quelli perseguibili con citazione diretta a giudizio.
Richiamato dalla Corte per affermare l'applicabilità della sospensione della prescrizione nel caso di specie, essendo la norma già in vigore prima della commissione del reato.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Indicata dalla Corte come fonte di introduzione della sospensione della prescrizione richiamata nel calcolo del termine.
Massime di principio
- La dedotta illegittimità del decreto di citazione a giudizio per asserita inapplicabilità della citazione diretta non è deducibile in cassazione come nullità assoluta se risulta dagli atti che la questione non è stata tempestivamente eccepita nel giudizio di merito e se la violazione processuale lamentata non integra una nullità di ordine generale insanabile.
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, prive di specificità e di una effettiva critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La prescrizione può essere esclusa quando il termine, computate le sospensioni applicabili, non risulti ancora maturato alla data della decisione; la verifica deve essere svolta considerando il regime normativo vigente ratione temporis.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ritenuta equa dalla Corte.
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