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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50651/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della condanna per il reato di appropriazione indebita. Il ricorso deduceva: (i) nullità dell'avviso di udienza per notifica a mezzo PEC con errato numero di registro generale delle notizie di reato (presunta violazione degli artt. 178 e ss. c.p.p.); (ii) estinzione del reato per prescrizione per omessa dichiarazione di estinzione prima della sentenza di appello (art. 157 e ss. c.p.); (iii) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: (i) la notifica dell'avviso era efficace in relazione al difensore regolarmente raggiunto per l'udienza fissata il 31/03/2015 e l'errata indicazione del numero di registro non ha comportato nullità assoluta poiché la cancelleria aveva poi inviato atto con il corretto nominativo dell'assistito; (ii) la prescrizione non è maturata tenuto conto del periodo di sospensione fra il 12/06/2017 e il 16/10/2017 dovuto allo sciopero dei difensori, periodo indicato nella sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente; (iii) il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi a favore del ricorrente. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Regola la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; nel caso ha solo riportato la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Riguardano le notificazioni e le formalità delle comunicazioni processuali. La Corte ha ritenuto che una inesattezza formale (numero di registro errato) non determini nullità assoluta se la notificazione è comunque idonea a raggiungere lo scopo e il difensore era già stato regolarmente informato.

  • art. 157 e ss. cod. pen.

    Disposizioni sulla prescrizione. La Corte ha computato i termini di prescrizione includendo i periodi di sospensione dovuti allo sciopero dei difensori, con effetto di escludere la maturazione della prescrizione dedotta dal ricorrente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che il riconoscimento non è automatico per mera assenza di elementi negativi della personalità, ma richiede elementi positivi favorevoli; la loro assenza legittima il diniego.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile; applicata per liquidare Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Una inesattezza formale nella indicazione di un numero di registro non determina automaticamente la nullità degli atti: se la notifica ha comunque raggiunto il difensore o l'indagato e lo scopo è stato conseguito, il vizio può risultare ininfluente.
  • Se il difensore è stato regolarmente avvisato per una udienza e non compare senza legittimo impedimento, non può pretendere automaticamente la ripetizione della comunicazione relativa al rinvio disposto in quella sede.
  • I termini di prescrizione devono essere calcolati tenendo conto di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge o risultanti dagli atti (es. sospensioni correlate a scioperi organizzati e documentati); l'omessa considerazione di tali periodi può essere rilevante per la decisione sulla prescrizione.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato: la semplice assenza di elementi negativi non costituisce base sufficiente per la loro concessione.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare, oltre al rigetto, condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; è quindi essenziale che il ricorso in cassazione contenga censure concrete e specifiche.

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