Cassazione Penale, Sentenza n. 50651/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna per il reato di appropriazione indebita. Il ricorso deduceva: (i) nullità dell'avviso di udienza per notifica a mezzo PEC con errato numero di registro generale delle notizie di reato (presunta violazione degli artt. 178 e ss. c.p.p.); (ii) estinzione del reato per prescrizione per omessa dichiarazione di estinzione prima della sentenza di appello (art. 157 e ss. c.p.); (iii) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: (i) la notifica dell'avviso era efficace in relazione al difensore regolarmente raggiunto per l'udienza fissata il 31/03/2015 e l'errata indicazione del numero di registro non ha comportato nullità assoluta poiché la cancelleria aveva poi inviato atto con il corretto nominativo dell'assistito; (ii) la prescrizione non è maturata tenuto conto del periodo di sospensione fra il 12/06/2017 e il 16/10/2017 dovuto allo sciopero dei difensori, periodo indicato nella sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente; (iii) il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi a favore del ricorrente. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Regola la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; nel caso ha solo riportato la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 178 e ss. cod. proc. pen.
Riguardano le notificazioni e le formalità delle comunicazioni processuali. La Corte ha ritenuto che una inesattezza formale (numero di registro errato) non determini nullità assoluta se la notificazione è comunque idonea a raggiungere lo scopo e il difensore era già stato regolarmente informato.
Disposizioni sulla prescrizione. La Corte ha computato i termini di prescrizione includendo i periodi di sospensione dovuti allo sciopero dei difensori, con effetto di escludere la maturazione della prescrizione dedotta dal ricorrente.
Regola le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che il riconoscimento non è automatico per mera assenza di elementi negativi della personalità, ma richiede elementi positivi favorevoli; la loro assenza legittima il diniego.
Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile; applicata per liquidare Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Una inesattezza formale nella indicazione di un numero di registro non determina automaticamente la nullità degli atti: se la notifica ha comunque raggiunto il difensore o l'indagato e lo scopo è stato conseguito, il vizio può risultare ininfluente.
- Se il difensore è stato regolarmente avvisato per una udienza e non compare senza legittimo impedimento, non può pretendere automaticamente la ripetizione della comunicazione relativa al rinvio disposto in quella sede.
- I termini di prescrizione devono essere calcolati tenendo conto di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge o risultanti dagli atti (es. sospensioni correlate a scioperi organizzati e documentati); l'omessa considerazione di tali periodi può essere rilevante per la decisione sulla prescrizione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato: la semplice assenza di elementi negativi non costituisce base sufficiente per la loro concessione.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare, oltre al rigetto, condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; è quindi essenziale che il ricorso in cassazione contenga censure concrete e specifiche.
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