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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34170/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Quattro ricorrenti, indicati come parti civili, hanno proposto un'istanza di correzione dell'errore materiale riferita al dispositivo di una precedente sentenza della Corte di cassazione. Sostenevano che, in relazione alla condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, fosse stata omessa l'indicazione della solidarietà passiva, poiché il ricorso per cassazione era stato presentato unitariamente da più persone. Il Pubblico ministero ha invece chiesto la correzione nei limiti consentiti, ritenendo infondata la pretesa dei ricorrenti.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che, pur essendo stato proposto un ricorso unitario, esso era comunque presentato da più persone, con instaurazione di separati rapporti processuali; ne consegue che, in caso di soccombenza, ciascun ricorrente deve essere condannato personalmente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre affermato che la sanzione pecuniaria processuale da versare alla Cassa delle Ammende, in presenza di pluralità di ricorrenti, non è dovuta in solido ma da ciascuno singolarmente, trattandosi di obbligazione di natura personale e non operando, in mancanza di previsione, la solidarietà passiva. È stata quindi confermata la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    la condanna alle spese processuali segue la soccombenza del ricorrente in Cassazione.

  • art. 1294 c.c.

    non è applicabile la solidarietà passiva ai sensi dell’art. 1294 cod. civ.

    la solidarietà non si estende alla sanzione pecuniaria processuale in assenza di espressa previsione di legge, poiché si tratta di debito personale.

Massime di principio

  • Quando un ricorso per cassazione è proposto da più persone, anche se in forma unitaria, si instaurano rapporti processuali distinti; pertanto, in caso di rigetto, le spese processuali possono essere poste a carico di ciascun ricorrente singolarmente.
  • La somma dovuta alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria processuale non si applica in solido tra più ricorrenti, salvo espressa previsione normativa, perché ha natura personale.
  • L'istanza di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare il regime sostanziale della condanna alle spese quando il dispositivo è coerente con la struttura soggettiva dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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