Cassazione Civile, Ordinanza n. 15632/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui venivano recuperati a tassazione, ai fini IRAP e IVA, maggiori redditi e sanzioni, contestando la deducibilità di costi per complessivi euro 120.000 riferiti ad attività di marketing rese da un fornitore. Nei gradi di merito la pretesa erariale era stata accolta solo parzialmente, riconoscendo la deducibilità limitatamente a euro 44.822,83. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 109, comma 2, e 5, TUIR, sostenendo che i costi per euro 44.822,83 dovevano essere dedotti perché gli assegni di pagamento erano stati emessi prima della ricezione delle fatture; con il secondo deduceva violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, lamentando la condanna alle spese del grado di appello nonostante la soccombenza reciproca. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 109, comma 1, TUIR e dell'art. 2729 c.c., assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto rispettato il principio di competenza senza un reale accertamento sul momento di ultimazione delle prestazioni e senza valorizzare adeguatamente l'onere probatorio gravante sul contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Quanto al primo motivo della società, ha ritenuto la censura inammissibile perché, dietro la dedotta violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in presenza di doppia conforme e di accertamenti fattuali convergenti nei due gradi di merito sulla non conciliabilità tra fatture e modalità di pagamento. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile e comunque infondato, osservando che, nel regime applicabile ratione temporis, il giudice d'appello non era obbligato a compensare le spese in caso di soccombenza reciproca e che la doglianza non era correttamente articolata come vizio motivazionale. Quanto al ricorso incidentale dell'Agenzia, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato l'art. 109 TUIR e avesse svolto un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, rilevando che l'esistenza e l'ammontare dei costi non erano divenuti oggettivamente determinabili prima dell'emissione delle fatture e degli assegni. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i costi e gli altri componenti concorrono nell'esercizio di competenza solo se la loro esistenza o il loro ammontare sono determinabili in modo oggettivo; l'imputazione temporale si arresta per i componenti non ancora noti al momento della dichiarazione.
La deducibilità dei costi deve essere verificata secondo il principio di competenza, non potendo la parte limitarsi a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della deducibilità dei costi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare l'accertamento di fatto.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca non era obbligatoria; il giudice poteva quindi porre le spese a carico della parte soccombente senza incorrere in violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se, sotto la veste di violazione di legge, mira in realtà a censurare un accertamento di fatto già esaminato dal giudice di merito; la censura avrebbe dovuto essere formulata, se del caso, come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
L'Agenzia si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata nel dispositivo in ordine agli adempimenti consequenziali sul contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori specificazioni.
Massime di principio
- In tema di reddito d'impresa, i costi sono imputabili all'esercizio di competenza solo quando la loro esistenza o il loro ammontare siano oggettivamente determinabili; se il componente non è ancora noto al momento della dichiarazione, l'imputazione temporale non può essere pretesa in modo meramente formale.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: quando la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale coerente nei gradi di merito, la doglianza è inammissibile.
- Nel sistema applicabile ratione temporis al processo tributario, la soccombenza reciproca non impone automaticamente la compensazione delle spese, salvo diversa disciplina o diversa valutazione del giudice nei limiti consentiti.
- La censura sulle spese processuali deve essere correttamente incardinata nel vizio pertinente; non è ammissibile dedurre formalmente violazione di legge quando si contesta, in realtà, la motivazione sulla compensazione o sulla mancata compensazione.
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