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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20226/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto: si deduceva che il reato di associazione di stampo mafioso contestato fosse già prescritto alla data della sentenza impugnata perché la "permanenza" del reato sarebbe cessata il 3 febbraio 1998, data dell'arresto del ricorrente per favoreggiamento; conseguente dedotta estinzione per prescrizione e, in subordine, illegittimità/ sproporzione della pena ratione temporis.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'art. 625-bis c.p.p.: il vizio denunciato è qualificato come errore di giudizio (valutazione del compendio probatorio e dei termini di prescrizione), non come errore di fatto rettificabile con il rimedio straordinario; carenza di specificità sulla indicazione del punto della motivazione ritenuto erroneo e mancanza di prova/documenti che dimostrino la cessazione della permanenza alla data indicata; inoltre la Corte ha ritenuto che la cessazione automatica della partecipazione per lo stato detentivo non opera, e che la contestazione dell associazione era "aperta" e comprovata fino ad anni successivi al 1998. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il ricorso straordinario per correzione di errori materiali o di fatto; la Corte interpreta restrittivamente l'istituto: ammissibile solo per errori percettivi o di fatto riguardanti l'esistenza/inesistenza di un fatto decisivo, non per valutazioni o errori di giudizio; non è mezzo per riesaminare valutazioni probatorie.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla fattispecie di associazione mafiosa: la qualificazione come associazione di tipo mafioso e l'aggravazione della pena incidono sul termine di prescrizione e sul trattamento sanzionatorio applicabile.

  • art. 157 cod. pen. (previgente)

    Norma richiamata per i termini di prescrizione previsti dal previgente ordinamento: la determinazione del dies a quo e del dies ad quem, nonché le cause di interruzione o sospensione della prescrizione, richiedono un accertamento articolato di diritto e di fatto che non può essere compiuto genericamente nel ricorso straordinario.

  • art. 160 cod. pen.

    Richiami relativi ai meccanismi che influenzano il decorso della prescrizione (sospensioni, interruzioni) e alla necessità di verificare atti interruttivi e altri eventi influenti nel computo del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per veri errori di fatto (erronea supposizione sull'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo) o per errori materiali; non è idoneo a riesaminare valutazioni probatorie o decisioni di merito (errori di giudizio).
  • Le doglianze sulla prescrizione richiedono specificità probatoria e indicazione puntuale del titolo del reato, del dies a quo, del dies ad quem, degli atti interruttivi o sospensivi e dell'iter processuale: una mera indicazione di una data (es. arresto) non è sufficiente.
  • La cessazione della 'permanenza' in un'associazione mafiosa non consegue automaticamente allo stato detentivo del partecipante; occorre valutare fatti successivi, condotte e provvedimenti che provino la cessazione effettiva della partecipazione.
  • Le questioni relative al regime sanzionatorio ratione temporis (pena applicabile al momento della cessazione del reato) sono questioni di diritto che richiedono accertamenti specifici e, se influenzano la valutazione della pena, vanno dedotte e trattate nei gradi ordinari di impugnazione, non tramite il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve indicare con precisione quale punto della motivazione si ritiene affetto da errore, produrre i provvedimenti o documenti che comprovano l'errore (es. provvedimenti di esecuzione che attestino la cessazione della partecipazione) e circostanziare gli elementi necessari per il calcolo della prescrizione.

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