Cassazione Penale, Sentenza n. 07282/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di appello che confermava la condanna per furto in abitazione. Le censure principali sono: 1) errata qualificazione del luogo come "luogo di privata dimora" (si contestava che il container in cantiere non fosse uno spogliatoio riservato e fosse accessibile, quindi non assimilabile a privata dimora); 2) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento di attenuanti (si deduce che il danno di euro 70 fosse di particolare tenuità, si chiede prevalenza dell'attenuante del risarcimento ex art.62 n.6 cod. pen. sulla recidiva alla luce di una pronuncia costituzionale, si evidenziano condizioni personali e comportamento collaborativo del ricorrente). In via subordinata, si propone questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Quanto alla qualificazione del luogo, ha confermato che il container era adibito a spogliatoio in cui gli operai svolgevano atti della vita privata, con chiusura della porta e acceso non consentito a terzi, e pertanto rientrava nella nozione di "luogo di privata dimora" ai sensi della giurisprudenza di legittimità. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che, alla luce dei numerosi precedenti specifici e della tendenza a reiterare reati contro il patrimonio, hanno escluso la particolare tenuità del fatto, la prevalenza dell'attenuante del risarcimento o la concessione di attenuanti generiche. La questione costituzionale evocata è stata dichiarata irrilevante rispetto alla decisione. Il ricorso è quindi rigettato/inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che sanziona il furto in luogo di privata dimora; la Corte interpreta estensivamente la nozione di privata dimora includendo anche locali di lavoro che presentino caratteri di riservatezza e inaccessibilità a terzi
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata in primo grado ma esclusa; norma rilevante per la qualificazione della fattispecie e per il regime sanzionatorio
Prevede l'attenuante per il risarcimento integrale del danno; nel caso concreto è stata riconosciuta ma ritenuta non prevalente in sede di bilanciamento rispetto alla recidiva reiterata
Prevede l'attenuante per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'esiguo valore materiale non fosse decisivo alla luce della gravità concreta del fatto e della carriera criminale
Disciplina la recidiva reiterata specifica; la Corte dei merito l'ha ritenuta applicabile per i precedenti dell'imputato e idonea a ostare alla prevalenza delle attenuanti
Norma che vieta la prevalenza di talune attenuanti sulla recidiva; il ricorrente richiamava una pronuncia di incostituzionalità limitata su una norma analoga, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto
Richiamato in tema di distinzione tra luogo di lavoro e privata dimora: estende in alcuni casi la tutela della privata dimora anche a luoghi di lavoro, ma non impedisce di qualificare come privata dimora locali di lavoro che abbiano i requisiti della riservatezza
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la commisurazione della pena secondo tali criteri
Criteri di determinazione della pena e bilanciamento delle circostanze; il giudice di merito ha esercitato tale valutazione discrezionale con motivazione congrua
Prevede la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità o manifestata infondatezza del ricorso in Cassazione; applicata alla parte ricorrente
Massime di principio
- Per qualificare un locale come "luogo di privata dimora" non conta la locazione geografica (es. cantiere) ma la destinazione d'uso concreta al momento del fatto: se nel luogo si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con esclusione di terzi, può essere qualificato come privata dimora
- I tre elementi essenziali per la nozione di privata dimora sono: (1) svolgimento non occasionale di atti della vita privata, (2) una durata/relazione apprezzabile con la persona (stabilità) e (3) inaccessibilità a terzi senza consenso; l'accertamento spetta ai giudici di merito e il sindacato di legittimità è limitato a vizi di motivazione o travisamento
- Il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o priva di elementi di riferimento
- La presenza di precedenti specifici e la tendenza a reiterare reati analoghi possono escludere il riconoscimento della particolare tenuità o la prevalenza delle attenuanti, anche se il danno materiale è esiguo
- Questioni di legittimità costituzionale su norme che incidono sul bilanciamento tra attenuanti e recidiva sono rilevanti solo se l'eventuale pronuncia incidenter possa incidere sull'esito del giudizio; altrimenti sono ine rilevanti e non ostano alla decisione
- In sede di impugnazione, chi contesta la valutazione del merito deve indicare specifici elementi idonei a dimostrare travisamento o irragionevolezza della motivazione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
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