Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22332/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dirigenti medici di primo livello avevano impugnato la nota con cui l'azienda sanitaria aveva modificato il trattamento economico variabile aziendale per effetto della riduzione dei fondi contrattuali, disponendo una decurtazione del 30% della componente variabile della retribuzione di posizione e recuperando le somme mediante trattenute in busta paga. I lavoratori sostenevano che il taglio fosse illegittimo perché fondato su criteri di calcolo errati, contrari all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010, e perché avrebbe inciso indebitamente sulla retribuzione, senza preventiva revisione della graduazione delle funzioni. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione dei medici, condannando l'azienda alla restituzione delle somme trattenute. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva violazione di legge e dei contratti collettivi, sostenendo: 1) che la norma sul contenimento della spesa imponeva la cristallizzazione e la riduzione proporzionale dei fondi accessori, legittimando l'intervento adottato nell'ambito del piano di rientro sanitario regionale e dei poteri del commissario ad acta; 2) che la riduzione del 30% aveva inciso solo sulla componente variabile del trattamento accessorio, nel rispetto della diversa graduazione delle funzioni e senza toccare il minimo contrattuale, sicché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare illegittima la trattenuta e nel liquidare integralmente le somme pretese dai medici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i due motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone la cristallizzazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio all'importo del 2010 e la successiva riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale in servizio. Ha però censurato la modalità adottata dall'azienda, consistente in un taglio forfettario del 30% della quota variabile per tutti i medici, ritenendola incompatibile con la norma. La Corte ha inoltre precisato che, in sede di rideterminazione ex post, occorre ricalcolare i fondi depurandoli dalle quote riferibili ai cessati, determinare quanto spettante a ciascun dirigente e verificare il dare-avere tra le parti, senza poter prescindere dalla corretta ricostruzione delle cessazioni. Poiché la sentenza d'appello aveva calcolato il dovuto senza considerare tale profilo, la Corte ha cassato la decisione con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010

    "A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

    la norma cristallizza le risorse accessorie al livello del 2010 e impone un'ulteriore riduzione proporzionale alla diminuzione del personale; non consente un taglio lineare forfettario della retribuzione individuale

  • l. n. 122 del 2010

    legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata come base del contenimento della spesa pubblica

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    la contrattazione integrativa deve assicurare efficienza e produttività, destinando una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    la retribuzione di posizione è correlata alla graduazione delle funzioni ed è composta da una parte fissa e una variabile; la parte variabile richiede la pesatura delle attività dirigenziali

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area medico veterinaria

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della retribuzione di posizione e della sua riduzione

  • art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area medico veterinaria

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina contrattuale applicabile alla retribuzione di posizione

  • decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta

    indicato come atto di approvazione delle linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali delle aziende sanitarie campane

  • decreto Commissariale n. 23 del 2013

    richiamato per il criterio di riparto dei fondi secondo i dati dell'anno precedente e il numero dei dipendenti finanziati

  • decreto legislativo n. 75 del 2017

    richiamato per il rafforzamento del rapporto tra performance e buon andamento nella contrattazione collettiva integrativa

Massime di principio

  • Le norme statali di contenimento della spesa pubblica che cristallizzano i fondi del trattamento accessorio prevalgono sulla disciplina contrattuale collettiva e limitano l'autonomia negoziale delle amministrazioni.
  • Quando la legge prevede che le risorse accessorie non possano superare un importo-base e siano ridotte proporzionalmente alla diminuzione del personale, l'amministrazione deve procedere a un ricalcolo dei fondi depurato dalle quote dei cessati, non a un taglio percentuale indistinto delle retribuzioni individuali.
  • La retribuzione di posizione dei dirigenti medici ha natura accessoria, è collegata alla graduazione delle funzioni e, per la parte variabile, richiede una previa pesatura degli incarichi secondo criteri contrattuali.
  • In sede di contestazione di trattenute operate sui compensi accessori, il giudice deve verificare il corretto ricalcolo dei fondi e il concreto dare-avere tra le parti, senza confondere la rideterminazione del fondo con una modifica unilaterale in peius del trattamento individuale.
  • La revisione della graduazione delle funzioni incide sulla distribuzione delle risorse tra gli aventi diritto, non sull'ammontare complessivo dei fondi, e richiede l'attivazione del relativo procedimento contrattuale-amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.