Ordinanza n. 804/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 24/10/2025, con cui l’offerta presentata da Expertmed S.r.l. per il Lotto n. 10 – CIG B6CC1642E5 della “Procedura aperta per la fornitura per 60 mesi di dispositivi per la preparazione ed infusione di farmaci antiblastici, sistemi automatici per lo stoccaggio, l’allestimento di farmaci antiblastici con i relativi materiali di consumo e digitalizzazione del percorso chemioterapico” per varie UU.OO. dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” – indetta dalla medesima Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli – è stata ritenuta non conferme alle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione in quanto “non conforme perché in MDPE e non in HDPE” e “non conforme per le misure (la Commissione non accetta la dichiarazione di equivalenza)” (doc. 1, pagg. 5-6) e, quindi, non ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, il cui contenuto è stato conosciuto mediante accesso al piattaforma Soresa a seguito della comunicazione di esclusione dalla gara per il medesimo Lotto n. 10 del 3/02/2026; - della comunicazione di esclusione dalla gara per il Lotto n. 10 – trasmessa tramite il portale Soresa il 3/02/2026 – con cui l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli ha comunicato a Expertmed S.r.l. che “in riferimento al LOTTO 10, preso atto delle valutazioni della Commissione Giudicatrice (cfr. Verbale n.3 del 24.10.2025), con la presente si comunica la Vostra esclusione dalla procedura di gara in quanto il prodotto offerto non risulta essere conforme ai requisiti minimi richiesti”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi – per quanto occorrer possa – i) l’art. 4.9 dell’allegato 1 Capitolato speciale di appalto, ove interpretato come prescrittivo della presentazione di prodotti per il Lotto n. 10 in “HDPE” e con misure “19 x 33 cm +/- 5 cm”, “22.5 x 41 cm +/- 5 cm”, “39 x 52 cm +/- 5 cm” senza ammettere la presentazione di prodotti con caratteristiche tecniche migliorative e/o equivalenti ai sensi dell’art. 15 dell’allegato 3 del Disciplinare di gara; ii) l’art. 15 dell’allegato 3 del Disciplinare di gara, a mente del quale “L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla lex specialis, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’allegato II.5 – specifiche tecniche ed etichettatura richiamato dall’art. 79 del Codice”, ove interpretato – come la Commissione giudicatrice nel verbale n. 3 del 24/10/2025 (doc. 1) e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli nella comunicazione di esclusione del 3/02/2025 – nel senso di non ammettere la partecipazione alla gara e, quindi, la presentazione di prodotti con caratteristiche tecniche migliorative e/o equivalenti ai sensi dell’art. 79 e dell’allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023; e iii) i verbali della Commissione Amministrativa – Parte II del 11/12/2025 (doc. 5, pagg. 1-4) e – Parte III del 14/01/2026 (doc. 5, pagg. 5-8), nella parte in cui non includono Expertmed S.r.l. e individuano quale prima classificata e aggiudicataria provvisoria del Lotto n. 10 Sigiltech S.r.l.; nonché per la declaratoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 c.p.a., dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato; e per la condanna ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto n. 10 di una gara per la fornitura di buste di sicurezza destinate al trasporto di farmaci chemioterapici antiblastici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione giudicatrice che aveva ritenuto il prodotto offerto non conforme alle caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis, poiché realizzato in MDPE anziché in HDPE e non conforme alle misure dimensionali richieste. È stata inoltre contestata la comunicazione di esclusione trasmessa tramite piattaforma telematica, nonché, ove occorrente, le clausole del capitolato e del disciplinare interpretate nel senso di impedire l'offerta di prodotti equivalenti o migliorativi in violazione del principio di equivalenza richiamato dall'art. 79 e dall'allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente ha domandato anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Nelle more, la commissione ha riesaminato il verbale n. 3 e ha adottato nuove determinazioni, comunicate il 16 marzo 2026, concernenti in particolare il requisito dimensionale delle buste.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, la commissione ha adottato sopravvenute decisioni di riesame, non specificamente impugnate dalla ricorrente, la quale aveva riconosciuto la natura lesiva di tale riesame. In particolare, quanto alle dimensioni, la commissione ha motivato che il trasporto riguarda anche contenitori solidi e che una mera equivalenza di superficie non assicura l'alloggiamento fisico del contenuto; inoltre, una dimensione inferiore al minimo potrebbe impedire l'inserimento di dispositivi standard e rendere necessario l'impiego di buste maggiori, con possibile scostamento dal fabbisogno indicato dalla lex specialis. Alla luce di tali sopravvenienze e dell'assenza di impugnazione delle nuove determinazioni, il giudice ha ritenuto insussistenti, allo stato, i presupposti per concedere la sospensione richiesta. La decisione è limitata alla fase cautelare e non definisce il merito del ricorso, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 12 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti, allo stato, i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di equivalenza delle specifiche tecniche, ma l'ordinanza cautelare non definisce nel merito la sua applicazione.
È richiamato dalla ricorrente quale parametro del principio di equivalenza; l'ordinanza non assume una decisione definitiva sulla conformità del prodotto offerto.
Richiamato nella domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la relativa domanda non è decisa in questa fase cautelare.
Richiamato nella domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la relativa domanda non è decisa in questa fase cautelare.
Richiamato nella domanda risarcitoria; l'ordinanza non decide la domanda di risarcimento.
Richiamato nella domanda risarcitoria connessa alla sorte del contratto; l'ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di una domanda cautelare contro un'esclusione da gara, la stazione appaltante adotta nuove determinazioni lesive o potenzialmente lesive in sede di riesame, l'assenza di specifica impugnazione di tali sopravvenienze può impedire la concessione della misura cautelare richiesta contro gli atti originari.
- In sede cautelare, la valutazione dei presupposti della sospensione deve tenere conto delle sopravvenute determinazioni amministrative e del loro impatto sull'attualità dell'interesse alla misura, senza anticipare necessariamente la decisione sul merito.
- Nel valutare la conformità dimensionale di un prodotto offerto in gara, la mera equivalenza della superficie complessiva non garantisce, di per sé, l'equivalenza funzionale quando la geometria del prodotto e le singole dimensioni siano rilevanti per l'alloggiamento dei contenuti da trasportare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →