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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21201/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato dall'ambulatorio, quale creditore titolato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale. Quest'ultima aveva proposto opposizione sostenendo che l'obbligazione fosse stata estinta per adempimento e/o per effetto di accordi intervenuti tra le parti, documentati da due note sottoscritte dal legale rappresentante della creditrice, poi disconosciute dalla controparte. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione valorizzando la prova testimoniale; la Corte d'appello aveva invece riformato, rilevando che, a fronte del disconoscimento delle note, non era stata proposta istanza di verificazione e che i fatti estintivi anteriori al decreto ingiuntivo non erano deducibili in sede di opposizione a precetto. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando un'erronea valutazione delle prove, poiché il disconoscimento delle note sarebbe stato inefficace e il loro contenuto sarebbe stato comunque confermato dalla deposizione del legale rappresentante dell'ambulatorio; 2) apparenza motivazionale per omesso esame della risultanza testimoniale. La resistente eccepiva anche la novità della questione relativa alla titolarità del potere di firma della scrittura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti in mancanza di istanza di verificazione e sull'impossibilità di superare tale effetto mediante prova testimoniale o mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Ha inoltre osservato che la questione sulla titolarità del potere di firma era nuova e quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nonché alle spese della fase cautelare ex art. 373 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    la censura di violazione della norma non può tradursi nella richiesta di una diversa valutazione di merito delle prove; il principio del libero convincimento attiene all'apprezzamento del materiale istruttorio ed è sindacabile in cassazione solo entro i limiti del vizio motivazionale o nei casi di effettiva violazione del regime legale della prova

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non doverla osservare o utilizzi prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale può rilevare solo nelle ipotesi di effettiva disapplicazione del regime legale di valutazione della prova previsto dalla norma invocata

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la doglianza che in sostanza critica l'apprezzamento delle prove deve essere veicolata, nei limiti di legge, come vizio motivazionale e non come violazione di legge

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    resta fermo il limite di sindacabilità del vizio motivazionale nei casi disciplinati dalla norma

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese della fase di inibitoria in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il dispositivo giustifica, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., Sez. U., 01/02/2022, n. 3086

    il documento disconosciuto, in mancanza di istanza di verificazione, diviene irrilevante e inutilizzabile non solo nei confronti della parte che lo disconosce, ma anche verso la parte che lo ha prodotto

  • Cass., 26/08/2020, n. 17821

    richiamata per ribadire che il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non consente di denunciare come violazione di legge la diversa valutazione delle prove

  • Cass., 07/11/2019, n. 28619

    richiamata nello stesso senso sul limite di sindacato in cassazione della valutazione probatoria

  • Cass., 10/09/2019, n. 22525

    richiamata nello stesso senso sul limite di sindacato in cassazione della valutazione probatoria

  • Cass., 12/10/2017, n. 23940

    richiamata sul corretto inquadramento del vizio di motivazione nei limiti del ricorso per cassazione

  • Cass., 10/06/2016, n. 11892

    richiamata per affermare che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo nei casi tipizzati dalla giurisprudenza

  • Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598

    richiamata per delimitare l'ambito della censura ex art. 115 c.p.c. e il rapporto con l'apprezzamento delle prove

Massime di principio

  • Se un documento viene specificamente disconosciuto e non viene proposta istanza di verificazione, esso resta privo di efficacia probatoria e non può essere rivalutato dal giudice sulla base di testimonianze o di elementi estrinseci per desumerne ugualmente l'autenticità.
  • La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, così come la sua successiva rinuncia, impedisce al giudice di fondare il proprio convincimento sull'autenticità del documento disconosciuto.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio; tale doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia applicato un regime legale della prova diverso da quello previsto o abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti.
  • La critica alla motivazione che, in sostanza, mira a sovvertire il giudizio di non decisività delle prove compiuto dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità quando non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le questioni non dedotte e coltivate nei giudizi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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