Cassazione Penale, Ordinanza n. 32554/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha applicato la pena concordata per il reato di detenzione continuata di sostanza stupefacente. Ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al diniego della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, sostenendo che il rigetto fosse fondato su motivazioni generiche. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando che l'accordo tra le parti non era subordinato all'applicazione della sanzione sostitutiva e che il giudice aveva comunque motivato adeguatamente il diniego, valorizzando la gravità della condotta, le specifiche modalità del fatto e la personalità dell'imputato, desunta dai precedenti penali e dalla reiterazione della condotta illecita nonostante il precedente beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito sul diniego della sanzione sostitutiva, fondata sulla gravità del fatto, sulle sue modalità concrete e sugli elementi indicativi dell'incapacità di autocontrollo dell'imputato e dell'assenza di una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni. Ha inoltre precisato che l'accordo sulla pena non era subordinato all'applicazione della sanzione sostitutiva. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il riferimento normativo del reato di detenzione di sostanza stupefacente contestato, indicato nella sentenza come detenzione continuata di sostanza stupefacente.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La sentenza dà atto dell'applicazione della pena concordata tra le parti; il relativo accordo, non essendo subordinato alla sanzione sostitutiva, non impediva al giudice di respingere la richiesta di applicazione di tale sanzione.
Massime di principio
- Quando l'accordo sulla pena non è espressamente subordinato all'applicazione di una sanzione sostitutiva, il giudice può respingere autonomamente la richiesta relativa alla sanzione, senza incidere sull'efficacia dell'accordo sulla pena concordata.
- Il diniego di una sanzione sostitutiva è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza, in modo specifico, la gravità della condotta, le modalità concrete del fatto e la personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali e dalla reiterazione dell'illecito nonostante la precedente sospensione condizionale della pena.
- La reiterazione della condotta illecita nonostante il beneficio della sospensione condizionale può essere utilizzata quale elemento sintomatico dell'incapacità di autocontrollo e dell'assenza di una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva.
- La proposizione di censure generiche contro la motivazione sul diniego della sanzione sostitutiva, a fronte di una motivazione specifica del giudice di merito, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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