Cassazione Civile, Sentenza n. 21197/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di merito favorevole al Greco relativa al recesso dal contratto preliminare di compravendita. Le censure in cassazione riguardavano in particolare: la presunta efficacia di giudicato sostanziale della precedente sentenza del Tribunale di Lodi (asserito impedimento a nuove doglianze sul recesso), la presunta omissione di esame di fatti decisivi e documenti (tra cui atti relativi al piano di recupero urbano e alla normativa ambientale), la lamentata assenza di motivazione circa la presunta adesione dei Moroni alla domanda ex art. 2932 c.c., l'erronea ammissione di un presunto appello incidentale del Greco, la richiesta di cancellazione della trascrizione della prima citazione, e infine l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla disposizione del d.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la sentenza del Tribunale di Lodi che dichiarò la cessazione della materia del contendere non produce efficacia di giudicato sostanziale sulla legittimità del recesso; ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato il recesso del Greco fondato su fatti sopravvenuti e sull'intimazione ad adempiere ex art. 1454 c.c.; ha escluso vizio di ultrapetizione o di travisamento della domanda; ha respinto le doglianze sull'omesso esame di documenti per difetto di specificazione e riproduzione in motivi; ha confermato il rigetto dell'istanza di cancellazione della trascrizione per mancata prova della sua esistenza (assenza della nota di trascrizione) e ha respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sull'art. 13 DPR 115/2002. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio e la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'eventuale applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla domanda di pronuncia costitutiva richiesta dal promissario acquirente; la prima sentenza aveva riguardato tale domanda ma si era poi limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere senza decidere nel merito.
Usata per qualificare l'intimazione ad adempiere e il successivo recesso del promissario acquirente per grave inadempimento dei promittenti venditori; la Corte ha ritenuto rilevanti fatti sopravvenuti collegati a tale intimazione.
Richiamato nella discussione sull'efficacia del giudicato: la Corte ha affermato che la sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere non produce efficacia di giudicato sostanziale.
Codice di procedura civile, art. 100
Riferito alla motivazione della sentenza: i ricorrenti contestavano la mancata motivazione sulla loro presunta adesione alla domanda ex art. 2932; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito e non viziata la motivazione.
Codice di procedura civile, artt. 342 e 343
Richiamati in ordine alla fondatezza della critica circa un presunto appello incidentale inesistente; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della natura della domanda rientra nella potestas decidendi del giudice di merito e non ha integrato ultrapetizione.
Richiamato in relazione alla richiesta di cancellazione della trascrizione: la Corte ha escluso l'ordine di cancellazione perché non era stata prodotta la nota di trascrizione; inoltre l'eventuale ordine sarebbe dovuto essere pronunciato con la sentenza precedente se del caso.
Riferito alla ripartizione dell'onere della prova in tema di trascrizione; la Corte ha sottolineato l'assenza della prova della trascrizione da parte dei ricorrenti.
Codice di procedura civile, art. 115
Riferito in tema di valutazione della prova e motivazione: la Corte ha ritenuto che le contestazioni in fatto sollevate dai ricorrenti non erano adeguatamente specificate o riprodotte per essere vagliate in sede di legittimità.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il possibile raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti e ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo la norma compatibile con il diritto dell'Unione e con la garanzia di accesso alla giustizia.
Menziato dai ricorrenti in relazione alla data di entrata in vigore e documenti di bonifica; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per mancata specificazione e riproduzione dei documenti nel motivo.
Codice di procedura civile, art. 360
Richiamato come base delle censure di cassazione (vizi di motivazione, false applicazioni di norme, omissione di esame di fatto); la Corte ha esaminato e rigettato i vari motivi, dichiarandoli inammissibili o infondati secondo i casi.
Massime di principio
- Una sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere non produce efficacia di giudicato sostanziale sulle pretese: non impedisce di proporre una successiva azione fondata su fatti o vicende sopravvenute.
- La condotta processuale di adesione alla domanda altrui può essere interpretata come rinuncia implicita e determinare la cessazione del processo rispetto a quella pretesa; per contrastare tale interpretazione è necessario riprodurre e specificare la motivazione della sentenza impugnata.
- Per ottenere la cancellazione di una trascrizione è necessario provare l'effettiva esistenza della trascrizione (produrre la nota di trascrizione); in mancanza, la domanda può essere rigettata e, se opportuno, va promossa un'azione autonoma.
- Il giudice di merito può interpretare la natura e l'oggetto delle domande anche se formalmente errate senza incorrere in ultrapetizione, purché non modifichi i fatti costitutivi o decida su elementi sopravvenuti non dedotti in causa.
- In Cassazione i motivi che impugnano l'interpretazione di una sentenza precedente devono rispettare il principio di specificità: è necessario riprodurre la motivazione della sentenza antecedente quando da essa si deducono effetti di giudicato.
- La mera invocazione di documenti non prodotti o non adeguatamente riprodotti nel motivo di ricorso non è sufficiente per ottenere la rilevanza in sede di legittimità; occorre che i documenti siano stati sottoposti al contraddittorio nel processo di merito o siano riprodotti nel ricorso.
- L'attestazione da parte del giudice dei presupposti formali per il raddoppio del contributo unificato non impedisce all'amministrazione giudiziaria di valutare concretamente l'effettiva esazione; la disciplina non ostacola in linea generale l'accesso alla giustizia.
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