Cassazione Civile, Sentenza n. 21169/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società RI.BA. ha chiesto la revocazione della sentenza della CTR n.46/05/12 (che aveva rigettato i suoi appelli e accolto l'appello dell'Agenzia) sostenendo di aver scoperto dopo la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione nuovi documenti, custoditi dalla Guardia di Finanza, decisivi a suo favore (revocazione ex art.395 n.3 c.p.c. e art.64 d.lgs. 546/1992). La CTR dichiarò inammissibile la revocazione perché era già stato proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza; la società impugnò tale decisione in Cassazione (ricorso r.g. 26105/2014) e la Cassazione ha esaminato la questione della compatibilità tra ricorso per cassazione e revocazione nel processo tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la giurisprudenza contrastante dovesse essere risolta in senso favorevole alla proponibilità della revocazione ordinaria (ai sensi dell'art.395 nn.4 e 5 c.p.c.) anche quando sia stato proposto ricorso per cassazione o sia ancora pendente il termine per proporlo; ha quindi accolto il ricorso r.g. 26105/2014, cassando la sentenza della CTR n.481/30/2014 che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, e ha rinviato la causa al giudice a quo, in diversa composizione, per riesaminare la revocazione e liquidare le spese. Inoltre ha disposto la sospensione d'ufficio del processo di cassazione iscritto al r.g. 23986/2012 in attesa della decisione di rinvio (art.295 c.p.c.). La Corte ha anche chiarito che, se la scoperta dei documenti è avvenuta dopo la scadenza del termine per l'appello, si tratta di revocazione straordinaria (art.396 c.p.c.) e che le dichiarazioni del terzo assimilabili ad atto notorio non sono prova testimoniale e possono essere utilizzate come indizio.
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. 31.12.1992 n.546
1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.
La Corte interpreta l'art.64 nel senso che la disciplina della revocazione tributaria va coordinata con gli artt.395-398 c.p.c.; la riformulazione del 2015 ha chiarito e confermato che la revocazione ordinaria prevista nel rito tributario è sostanzialmente equiparabile a quella del rito civile e che, anteriorm.à al 1.1.2016, la revocazione ordinaria è comunque proponibile anche se è pendente o già proposto ricorso per cassazione
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1. se sono l'effetto del dolo... 2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false... 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi... 4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto... 5. se la sentenza è contraria ad altra precedente... 6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice...
La Corte richiama i casi tassativi di revocazione; nei rapporti con il processo tributario i nn.3 e 4 sono centrali e possono giustificare la revocazione anche quando sia pendente o sia stato proposto ricorso per cassazione
Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti ... siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
L'art.396 regola la revocazione straordinaria: se i fatti che legittimano la revocazione sopravvengono dopo la scadenza del termine di impugnazione, opera il rimedio straordinario; la Corte distingue tra revocazione ordinaria e straordinaria in funzione del momento della scoperta dei fatti/documenti
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.
La norma stabilisce la regola di non interferenza tra revocazione e cassazione ma autorizza la sospensione su istanza di parte; la Corte la utilizza per argomentare la possibilità di sospendere anche il giudizio di Cassazione quando sussista un'effettiva pregiudizialità logica
art. 9 comma 1 lett. cc) d.lgs. 24.9.2015 n.156
La modifica ha riformulato l'art.64 chiarendo l'equiparazione della revocazione tributaria alla disciplina civilistica; la Corte la considera interpretativa e con effetti retroattivi per dirimere il contrasto giurisprudenziale
art. 1 comma 2 d.lgs. 546/1992
Stabilisce la specialità del rito tributario e l'applicazione delle norme del codice di rito civile "in quanto compatibili"; la Corte lo usa per coordinare le regole civili sulla revocazione con la disciplina tributaria
Consente la sospensione necessaria del giudizio di Cassazione quando la decisione di un altro giudice è determinante per la risoluzione della controversia; la Corte lo applica per sospendere il ricorso di Cassazione r.g.23986/2012 in ragione della pregiudizialità logica della revocazione
art. 7 comma 4 d.lgs. 546/1992
Limita la prova testimoniale nel processo tributario; la Corte precisa che la dichiarazione del terzo assimilabile ad atto notorio non è prova testimoniale, ma indizio utilizzabile dalle parti
Massime di principio
- Nel processo tributario la revocazione ordinaria ex art.395 nn.4-5 c.p.c. è proponibile anche se è stato già presentato ricorso per cassazione o è pendente il termine per proporlo; la modifica normativa del 2015 ha chiarito ed avvalorato tale orientamento e va letta anche con efficacia retroattiva per dirimere dubbi interpretativi.
- Se la scoperta di documenti decisivi avviene dopo la scadenza del termine per l'appello, si tratta di revocazione straordinaria (art.396 c.p.c.) con le relative condizioni di ammissibilità.
- La proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per la cassazione; tuttavia il giudice del merito (su istanza di parte) può sospendere l'uno o l'altro procedimento se la revocazione non appare manifestamente infondata e, in casi di pregiudizialità logica, la Cassazione può sospendere d'ufficio il proprio giudizio (art.398 e art.295 c.p.c.).
- Nel decidere la compatibilità tra rimedi processuali tributari e civili occorre privilegiare una lettura sistematica: la specialità del rito tributario non esclude l'applicazione coordinata delle regole civili sulla revocazione quando sono compatibili.
- Le dichiarazioni di terzi con valore di atto notorio non vanno considerate prova testimoniale vietata nel processo tributario; possono costituire indizi utilizzabili dalle parti nel rispetto della parità delle armi.
- Chi segnala la violazione del diritto di difesa per mancato contraddittorio deve dimostrare il pregiudizio concreto; l'errore di diritto procedurale non determina automaticamente la cassazione se non ha causato una lesione effettiva del diritto di difesa.
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