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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21196/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Con provvedimento originario la controversia riguardava la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile con vizi urbanistici (abusività e vincoli demaniali) per mancato rilascio della concessione in sanatoria. Schiavo (promittente venditrice) chiedeva la risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente; Polizzotto si difese contestando e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale e, poi, esercitando il recesso e/o chiedendo la risoluzione per inadempimento della Schiavo e la corresponsione del doppio della caparra e il rimborso dei miglioramenti. La controversia è proseguita in appello e in cassazione su questioni relative alla qualificazione delle domande (risoluzione per colpa vs. risoluzione per mutuo consenso o recesso), all'onere e alla valutazione delle prove sulla conoscenza dell'abusività da parte della venditrice, sulla rilevanza dell'importanza dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c., e sulla compatibilità dei rimedi (doppia caparra vs. restituzione dei miglioramenti).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi (principale e incidentale) proposti da Schiavo e il ricorso incidentale di Polizzotto, confermando la sentenza della Corte d'appello di Palermo resa in sede di rinvio (n. 1821/2015). In sostanza la Corte di rinvio aveva dichiarato sciolto il preliminare per recesso legittimo esercitato da Polizzotto per inadempimento della Schiavo, condannando la Schiavo a pagare a Polizzotto euro 36.151,98 oltre interessi legali dal 9 novembre 1995; ha, però, condannato la Polizzotto a corrispondere a Schiavo euro 19.367,13 a titolo di indennità per occupazione senza titolo, oltre ad ulteriori importi (euro 258,30 mensili dalla data della sentenza di primo grado fino al rilascio) e interessi. La Cassazione ha ritenuto motivate le valutazioni del giudice di rinvio circa la prevalenza e la gravità dell'inadempimento della Schiavo (dato l'immobile incommerciabile per rilevanti vizi urbanistici e il rigetto della sanatoria) e l'ignoranza incolpevole della Polizzotto al momento del preliminare; ha altresì ritenuto legittima la qualificazione, da parte del giudice di merito, della domanda come esercizio del diritto di recesso (art. 1385, comma 2) e la coesistenza con domande di rimborso per miglioramenti. Entrambi i ricorsi sono stati respinti e le spese del giudizio di cassazione compensate.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1453

    richiamato come principio secondo cui, quando entrambe le parti chiedono la risoluzione per inadempimento e il giudice non accerta specifici addebiti, può essere considerata l'impossibilità di esecuzione per scelta di entrambi (risoluzione per mutuo dissenso), valutazione che il giudice di rinvio doveva tener presente e sul quale è stato chiamato a motivare

  • Codice civile, art. 1455

    richiesto che l'inadempimento abbia rilevo (non scarsa importanza) per legittimare la risoluzione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito, nella motivazione complessiva, abbia adeguatamente considerato la gravità dell'inadempimento della venditrice

  • Codice civile, art. 1385

    richiamato in relazione al diritto di recesso esercitato dalla promissaria acquirente; la Corte ha ammesso la qualificazione della domanda come esercizio del recesso (doppia caparra) in virtù dei poteri qualificatori del giudice di merito

  • Codice civile, artt. 1218, 1256, 1337, 1463

    articoli citati nella censura sulla responsabilità contrattuale/precontrattuale e sulla buona fede; la Corte ha distinto responsabilità contrattuale consolidata nel preliminare dalla eventuale responsabilità precontrattuale, affermando che, perfezionato il preliminare, la fonte di responsabilità è contrattuale

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    norme sulla prova e le presunzioni: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia fatto un ragionamento meramente presuntivo ma abbia motivato con riferimento al concreto sviluppo del rapporto e alle risultanze

  • Codice di procedura civile, art. 360

    norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi proposti alla luce dei limiti e poteri di revisione dell'interpretazione giuridica e della motivazione

  • Codice di procedura civile, art. 384

    richiamato nelle doglianze sulla motivazione del giudice di rinvio; la Corte ha spiegato che l'indicazione del principio richiamato in precedente annullamento costituiva cornice di riferimento e che il giudice di rinvio ha svolto la valutazione richiesta

  • Codice di procedura civile, artt. 101 e 112

    citati in relazione a censure di ultrapetizione e violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze ritenendo che il giudice abbia svolto la valutazione delle domande e dei profili contestati

  • Legge n. 47/1985

    richiamata tra le norme dedotte nella censura; la Corte ha menzionato la norma ma non ha ritenuto sussistenti profili che abbiano mutato l'esito decisorio rispetto alle valutazioni di merito

  • D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto degli ulteriori presupposti processuali e del versamento eventuale del contributo unificato da parte delle ricorrenti

Massime di principio

  • Quando entrambe le parti chiedono la risoluzione per inadempimento, il giudice deve o accertare specifici addebiti imputabili all'una o all'altra, oppure motivare l'impossibilità di esecuzione derivante dalla scelta congiunta delle parti (art. 1453 c.c.): non è sufficiente una motivazione generica o basata solo sull'oggetto delle domande
  • Il giudice di merito ha un ampio potere qualificatorio delle domande: può riconoscere che una richiesta di risarcimento/doppia caparra sia in realtà un esercizio del diritto di recesso, purché la qualificazione sia adeguatamente motivata e sia compatibile con le domande formulari
  • Per pronunciare la risoluzione contrattuale occorre che l'inadempimento abbia non scarsa importanza (art. 1455 c.c.): questa valutazione può risultare dalla motivazione complessiva anche se non svolta con termini formali separati, purché emerga chiaramente dal ragionamento del giudice
  • La presenza di vizi che rendono l'immobile illegittimo o incommerciabile (es. insanabilità urbanistica, occupazione di demanio) può giustificare il rifiuto legittimo dell'acquirente di stipulare il definitivo e quindi il diritto di recesso
  • La responsabilità derivante dal preliminare è di natura contrattuale: le trattative antecedenti perdono rilevanza autonoma una volta stipulato il preliminare, essendo la fonte della responsabilità il contratto stesso
  • Il cumulo di rimedi (es. doppia caparra e rimborso di quanto speso) è possibile solo se i rimedi non sono strutturalmente incompatibili e se le rispettive cause giustificative sono differenti (es. doppia caparra per inadempimento contrattuale e rimborso per spese migliorative come ripetizione di indebito)
  • In caso di cassazione per vizio di motivazione e rinvio, il giudice di rinvio può esaminare anche fatti ulteriori e riformulare la decisione, salvo non fondare la nuova decisione sugli stessi elementi che la Cassazione ha dichiarato illogici

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