Cassazione Civile, Sentenza n. 21186/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale per l'irragionevole durata della procedura fallimentare relativa a Telenit Telecomunicazioni S.p.A., iniziata con la dichiarazione di fallimento del 20/02/1992 e chiusa con decreto di chiusura del 5/6 luglio 2017 (mai comunicato), divenuto definitivo il 6/9/2018. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendo che i creditori fossero stati integralmente soddisfatti già con il quarto riparto parziale esecutivo del 24/10/2006 e che, perciò, il termine semestrale per proporre l'azione ex legge n. 89/2001 fosse decorso dalla data di quella ripartizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rigettato la censura relativa alla violazione del contraddittorio (confermando che la rilevazione d'ufficio di questioni di ammissibilità processuale non richiede previo contraddittorio quando la questione sia di natura processuale e prevedibile). Ha invece ritenuto fondato il motivo principale: in materia fallimentare il dies a quo del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 legge n. 89/2001 decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento (ossia dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione), e quando il decreto non sia stato comunicato la definitività si identifica con il decorso dell'anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Poiché il ricorso per equa riparazione è stato depositato il 20/02/2018, il termine non era ancora perento. La Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per la valutazione del merito e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 89 del 2001, art. 4
Stabilisce il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte ha interpretato che, nelle procedure fallimentari, il dies a quo è la data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (esaurimento dei mezzi di impugnazione)
codice di procedura civile, art. 101, comma 2
Non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio questioni processuali di ammissibilità prevedibili dalle parti; il divieto di decisione su argomenti non sottoposti al contraddittorio non si applica a questioni di rito che la parte, con minima diligenza, poteva prevedere
codice di procedura civile, art. 327
Se il decreto di chiusura del fallimento non è stato comunicato, la sua definitività si individua nel decorso di un anno dalla pubblicazione ai sensi di tale norma; da quella data il provvedimento non è più reclamabile
codice di procedura civile, artt. 325 e 327
Gli artt. 325 e 327 fissano termini perentori relativi alle impugnazioni e alla pubblicazione/comunicazione dei provvedimenti; la loro inosservanza incide sull'ammissibilità delle domande e può essere rilevata d'ufficio
legge n. 89 del 2001, art. 5-ter
Norma citata nella controversia per le opposizioni; viene richiamata nel contesto dell'ammissibilità delle opposizioni e termini processuali
art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
Richiamato per la tutela del contraddittorio; la Corte evidenzia che la Corte EDU ammette che, per questioni di rito prevedibili, non sia sempre necessario un contraddittorio preliminare
art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
Richiamato in rapporto alla tutela dei beni e degli effetti delle decisioni giudiziarie sul profilo sostanziale dei diritti dei creditori
d.lgs. n. 5 del 2006 e d.lgs. n. 169 del 2007
Riforme citate come non applicabili al caso concreto; la Corte precisa che, in assenza di applicazione di tali modifiche, vale la regola della decorrenza del termine dalla definitività del decreto di chiusura
art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4
Strumenti invocati per censurare violazioni di norme e nullità decisorie; la Corte ha valutato i motivi alla luce di tali rimedi e ha ritenuto fondata la censura sul punto di diritto sostanziale, mentre infondata quella relativa al vizio di contraddittorio
Massime di principio
- Nelle procedure fallimentari il termine semestrale di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è diventato definitivo (ossia dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione).
- Se il decreto di chiusura non è stato comunicato, la definitività si individua nel decorso di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; quindi occorre verificare pubblicazione e comunicazione prima di calcolare i termini.
- Una ripartizione parziale o l'esecuzione di un riparto, anche se ha comportato soddisfazione di crediti, non costituisce automaticamente il dies a quo per la decadenza dell'azione risarcitoria, salvo che si tratti di una decisione definitiva che conclude la procedura e sia insuscettibile di essere revocata o modificata.
- Le questioni di ammissibilità processuale e i termini perentori possono essere rilevati d'ufficio senza previo contraddittorio quando si tratta di profili di diritto prevedibili e di natura procedurale che le parti avrebbero potuto e dovuto prefigurarsi.
- In casi analoghi è fondamentale documentare e verificare le date rilevanti (pubblicazione, comunicazione, eventuali riparti) per calcolare correttamente il decorso dei termini e per decidere se proporre il ricorso entro i termini di decadenza.
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