Cassazione Civile, Sentenza n. 21193/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva riconosciuto un'indennità per eccessiva durata della procedura fallimentare (ex legge n. 89/2001) calcolando come eccedente anche i tempi necessari per la definizione di due giudizi revocatori promossi dal curatore. La ricorrente sosteneva che i giudizi revocatori, pur rilevanti ai fini della complessità della procedura, non devono essere computati in aggiunta al termine 'ragionevole' fissato dalla legge per le procedure fallimentari (7 anni), perché la legge già contempera la complessità del caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della Pezzullo Industrie Zootecniche: ha ritenuto che i tempi per la definizione dei giudizi revocatori promossi dal curatore non possano essere sommati autonomamente al termine di ragionevole durata fissato dall'art. 2, legge n. 89/2001, essendo tale eventualità già ricompresa nella valutazione della 'complessità del caso'. Ha perciò cassato il decreto impugnato (n. 7206/2019) e rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame e nuova liquidazione delle spese. Quanto al ricorso incidentale del Ministero: il primo motivo è stato dichiarato assorbito, gli altri sono stati rigettati o dichiarati inammissibili (in particolare, non è ammissibile introdurre in Cassazione contestazioni nuove di fatto non svolte in sede di merito). La Corte ha altresì confermato che, ai fini della decorrenza del termine per il reclamo ex lege n. 89/2001, il termine della procedura si individua con il decreto di chiusura del fallimento divenuto definitivo.
Norme richiamate
legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis
Fissa un termine indicativo per la ragionevole durata delle procedure fallimentari (determinazione del parametro di riferimento). La Corte ha interpretato che tale norma già tiene conto della 'complessità del caso' (inclusa la presenza di giudizi connessi come le revocatorie) e pertanto non consente di sommare ulteriori periodi derivanti da giudizi autonomi promossi nel corso della procedura.
legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater
Prevede che non si computi nel termine ragionevole il tempo in cui il processo è sospeso per cause pregiudiziali. La Corte ha precisato che tale deroga riguarda solo vere situazioni di sospensione (anche impropria) e non può essere estesa a ipotesi di cause autonome connesse (come le revocatorie) che non interrompono formalmente l'attività della procedura principale.
legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-septies
Previsione richiamata dal Ministero per sostenere l'inammissibilità dell'indennizzo quando il creditore ha beneficiato della maggiore durata. La Corte ha ritenuto la contestazione nuova e inammissibile in Cassazione perché non svolta nel merito e richiedente accertamenti di fatto.
codice di procedura civile, artt. 75 e 101
Richiamati dal Ministero in relazione alla possibile esclusione dell'indennizzo per effetto dei risultati conseguiti dal creditore: la Corte ha escluso l'esame in Cassazione di tale censura per essere questione nuova di fatto non adeguatamente documentata.
Massime di principio
- Nei procedimenti fallimentari ai fini dell'equo indennizzo per eccessiva durata, i giudizi autonomi promossi nel corso della procedura (es. azioni revocatorie dal curatore) possono rilevare come indice di complessità del caso ma i loro tempi non vanno automaticamente sommati al termine di ragionevole durata previsto dalla legge.
- La deroga al computo del termine per i casi di sospensione (art. 2, comma 2-quater) si applica solo alle reali situazioni di sospensione per causa pregiudiziale e non può essere estesa a tutte le cause connesse o autonome che non interrompono formalmente l'attività della procedura principale.
- Per stabilire il termine finale della procedura ai fini dell'azione di equa riparazione, si considera il decreto di chiusura del fallimento divenuto definitivo.
- In Cassazione non sono ammissibili doglianze nuove che impongano accertamenti di fatto o valutazioni probatorie non svolte in sede di merito; tali questioni andavano sollevate nel giudizio di merito.
- Il giudice può considerare elementi quali il numero delle parti (es. riduzione dell'indennizzo se superiore a 50 parti) nella misura dell'indennizzo per eccessiva durata secondo le regole di liquidazione previste dalla giurisprudenza e dalla legge.
- In caso di accoglimento del ricorso di legittimità la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e rinviare la causa al giudice d'appello per nuovo esame e nuova liquidazione, anche delle spese.
Testo integrale
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