Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43713/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/07/2023 che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a Longo con sentenza dell'01/06/2016. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. sostenendo che la revoca era illegittima perché la condanna sopravvenuta (sentenza del 03/10/2019, irrevocabile 16/05/2023, per fatti commessi il 07/11/2014) riguarda un fatto commesso in epoca successiva al reato per il quale era stato concesso il beneficio (delitto consumato nel dicembre 2013). Il ricorrente contesta che l"anteriorità debba essere valutata con riferimento alla data di commissione del reato e non al passaggio in giudicato della sentenza che ha accordato il beneficio; in subordine deduce tardività del termine quinquennale e, ulteriore subordine, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 163 e 168 c.p. rispetto agli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l"anteriorità del reato rilevante ai fini dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. si determina con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio (ossia quando la pena diviene eseguibile/sospendibile) e non alla data di commissione del reato successivamente giudicato. È stato inoltre chiarito che il termine quinquennale di rilevanza decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e che la disciplina degli artt. 163, 164 e 168 c.p. costituisce un sistema coerente che giustifica la revoca automatica quando ricorrono le condizioni legali; la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifesta infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.

    la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il condannato "riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163"

    L'anteriorità va determinata con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio (quando la pena diventa eseguibile), non alla data di commissione del reato; la revoca opera di diritto se la seconda condanna diviene irrevocabile nei termini previsti e il cumulo supera i limiti di cui all'art. 163

  • art. 163, cod. pen.

    limiti di pena per la concessione della sospensione condizionale (pene detentive e pecuniarie entro due anni, con specifiche maggiorazioni per minori/over 70 etc.)

    Stabilisce i limiti oggettivi entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale e costituisce il parametro per valutare il cumulo delle pene ai fini della revoca o della concessione del beneficio

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, con un'unica deroga se la pena cumulata non supera i limiti di cui all'art. 163

    Disciplina la possibilità di una seconda concessione del beneficio: il giudice può ri-concedere solo se il cumulo non supera i limiti di legge; la disposizione è speculare rispetto all'art. 168 e chiarisce i rapporti tra concessione e revoca

  • art. 168, comma 2, cod. pen.

    Prevede la possibilità di revoca discrezionale da parte del giudice della cognizione quando la seconda condanna riguarda reato commesso anteriormente e il cumulo non supera i limiti; implica che la valutazione in concreto spetti al giudice di cognizione e non all'esecuzione

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo d'appello per violazione e falsa applicazione della legge penale, invocato dal ricorrente

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in ordine a presunta violazione del principio di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto la questione infondata alla luce della coerenza sistematica della disciplina penale sulla sospensione e revoca

Massime di principio

  • Per verificare se opera la revoca di diritto ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. occorre riferirsi al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale (data da cui la pena è eseguibile/sospendibile), non alla data di commissione del reato oggetto della seconda condanna
  • Il termine quinquennale rilevante per l'operatività della revoca decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, poiché solo da quel momento il beneficio è effettivamente operativo
  • Se la seconda condanna riguarda un reato commesso dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza, si applicano le regole relative ai reati successivi (art. 168, comma 1, n. 1) e non la clausola sull"anteriorità; la valutazione circa la concessione o meno di un nuovo beneficio resta comunque nelle facoltà del giudice quando previsto
  • Se la seconda condanna riguarda un reato commesso anteriormente ma il cumulo delle pene non supera i limiti di art. 163, la revoca non opera di diritto e spetta al giudice di cognizione valutare l'eventuale revoca discrezionale in base all'indole e alla gravità del reato
  • Le questioni di legittimità costituzionale che lamentino disparità di trattamento dovute ai tempi processuali incontrano difficoltà se la norma è coerente con il sistema legislativo: il corretto riferimento temporale è il passaggio in giudicato della prima sentenza, per ragioni di efficacia del beneficio e coerenza del sistema sanzionatorio
  • In casi analoghi la difesa può proporre argomentazioni di merito sulla prognosi rieducativa ma difficilmente otterrà l'annullamento della revoca automatica se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.