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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09625/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda tre imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi di gravame salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Due ricorrenti deducevano, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla pena: lamentavano che la Corte d'appello, recepito il concordato, non avrebbe adeguatamente rivalutato la responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti, la sospensione condizionale della pena e l'aumento in continuazione della pena pecuniaria per uno dei reati. L'altro ricorrente deduceva analogamente vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato di valutare il fatto contestato e la possibilità di proscioglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato sia sulla responsabilità, richiamando la valutazione del primo giudice, sia sulla determinazione della pena secondo gli aumenti ex art. 81 c.p.; ha inoltre richiamato il principio per cui, quando il giudice di appello recepisce richieste formulate concordemente dalle parti, queste ultime non possono dedurre in cassazione difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati. Il motivo del terzo ricorrente è stato ritenuto generico, perché non specificava gli elementi su cui fondare la censura e non si correlava ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata; inoltre è stata reputata non scrutinabile in cassazione la doglianza volta a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, purché non arbitraria o illogica.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il recepimento del concordato in appello preclude alle parti, in cassazione, di dedurre censure attinenti ai motivi rinunciati.

  • art. 81 c.p.

    aumenti ai sensi dell'art. 81, cod. pen.

    La Corte d'appello aveva correttamente motivato la determinazione della pena facendo applicazione degli aumenti per continuazione.

  • art. 337 c.p.

    reato di cui all'art. 337 cod. pen.

    È richiamato come uno dei reati per cui era stato disposto l'aumento in continuazione della pena pecuniaria; la Corte non affronta il merito della qualificazione del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando l'appello viene definito con concordato sui motivi, il controllo di legittimità non può investire le questioni rimesse o rinunciate dalle parti, salvo vizi estranei a tale perimetro.
  • Il vizio di motivazione è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente e logicamente coerente sulle questioni decise, anche per relationem rispetto alla decisione di primo grado.
  • La censura per genericità è inammissibile quando non indica in modo puntuale gli elementi di fatto o i passaggi della decisione che si assumono erronei.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena, se la determinazione sanzionatoria non presenti arbitrarietà o manifesta illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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