Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20882/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, all'esito di giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, gli aveva applicato la pena concordata per un fatto qualificato come detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione; 2) erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione per non avere il giudice rilevato cause di proscioglimento; 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte osserva che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per specifici motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; che i primi due motivi non sono deducibili nei termini proposti, poiché l'accordo esonera l'accusa dall'onere della prova e la sentenza è sufficientemente motivata con una sintesi del fatto, l'affermazione della corretta qualificazione giuridica e della congruità della pena; che l'erronea qualificazione del fatto è sindacabile solo in caso di errore manifesto; e che la doglianza sulle attenuanti generiche mira in sostanza a rimettere in discussione l'accordo sulla pena senza dedurre l'illegalità della stessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non rientravano tra i motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento e che, in ogni caso, la decisione impugnata aveva correttamente escluso cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., aveva qualificato correttamente il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e aveva motivato sulla congruità della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie è stata ritenuta correttamente qualificata come reato di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità; la Corte non ravvisa errore manifesto nella qualificazione giuridica.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice deve verificare l'eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento evidenti; nella specie la Corte ritiene legittimo il mancato rilievo di cause ex art. 129, non emergendone dagli atti di indagine richiamati succintamente.

  • art. 444 c.p.p.

    L'accordo tra le parti nel rito di patteggiamento esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica sulla qualificazione giuridica e sulla congruità della pena concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena va adottata de plano, senza formalità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di causa non colposa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento il controllo di legittimità è fortemente limitato: il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere veicolate censure estranee a tale perimetro.
  • La sentenza che recepisce l'accordo tra le parti in sede di applicazione della pena su richiesta è motivata in modo sufficiente quando descrive sinteticamente il fatto, afferma la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.
  • L'errore sulla qualificazione giuridica del fatto, deducibile in cassazione contro il patteggiamento, deve essere manifesto, cioè immediatamente percepibile e non opinabile alla luce del capo di imputazione e della motivazione; non è ammissibile una contestazione generica o non autosufficiente.
  • Nel patteggiamento il giudice conserva il dovere di verificare l'assenza di cause di proscioglimento evidenti ex art. 129 c.p.p., ma la censura è inammissibile quando dagli atti richiamati non emergono elementi idonei a imporre il proscioglimento immediato.
  • Le doglianze che mirano a rimettere in discussione il contenuto dell'accordo sulla pena, senza dedurre l'illegalità della sanzione, non sono proponibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è dichiarato inammissibile, il provvedimento può essere adottato de plano e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.