Sentenza del 31/05/2016 n. 11349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti del condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002, dopo il pagamento della sola prima rata e l’omesso versamento delle successive. La CTR del Lazio aveva ritenuto che il contribuente conservasse il beneficio. L’Agenzia ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il condono si perfeziona soltanto con il pagamento integrale; la questione investiva IVA e imposte dirette. In via incidentale, il contribuente ha denunciato omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello per difetto di autorizzazione e di nullità o inesistenza del diniego per difetto di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale e cassato la sentenza della CTR del Lazio, decidendo la causa nel merito e respingendo il ricorso introduttivo del contribuente. Per l’IVA ha ritenuto necessario disapplicare l’art. 9-bis, in contrasto con il diritto UE, anche d’ufficio nel giudizio di legittimità. Per le imposte dirette ha stabilito che il beneficio richiede il pagamento integrale nei termini e nei modi previsti: il versamento della sola prima rata non perfeziona il condono. Ha respinto il ricorso incidentale: la decisione di merito della CTR implicava il rigetto delle eccezioni preliminari, perciò non sussisteva omessa pronuncia. Ha condannato il contribuente, ricorrente incidentale, a pagare le spese di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori; ha compensato le spese dei gradi di merito. Decisione deliberata il 2 maggio 2016 e depositata il 31 maggio 2016.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfezioni solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione
Per le imposte dirette, il condono clemenziale dell’art. 9-bis si perfeziona solo con il pagamento integrale nei termini e nei modi stabiliti; il pagamento della prima rata soltanto non conserva il beneficio. La norma non può essere estesa per analogia alle disposizioni che ammettono effetti del condono anche senza adempimento integrale.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, artt. 2 e 22
le misure clemenziali che in tema di condono comportano una rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C 132/06.
In materia di IVA, il diritto UE osta a misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata all’accertamento o alla riscossione dell’imposta e delle relative sanzioni. Il giudice nazionale deve quindi disapplicare la disciplina interna incompatibile, compreso l’art. 9-bis nei limiti in cui produce tale effetto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È il parametro processuale invocato dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione dell’art. 9-bis; il motivo è stato accolto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, ha potuto decidere direttamente la causa nel merito, respingendo il ricorso introduttivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
È il parametro invocato dal contribuente nel ricorso incidentale per denunciare l’omessa pronuncia; la censura è stata respinta, perché la decisione di merito della CTR implicava il rigetto delle eccezioni preliminari.
Codice di procedura civile, art. 112
non ricorre il vizio di omessa pronuncia nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo
La mancanza di una statuizione espressa non integra omessa pronuncia se la decisione adottata è logicamente incompatibile con l’accoglimento della questione e ne implica quindi il rigetto. Nel caso concreto, la pronuncia di merito della CTR implicava il rigetto delle eccezioni preliminari.
Massime di principio
- Per i condoni di tipo clemenziale relativi a imposte dirette, il beneficio previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002 richiede l’integrale pagamento dell’importo dovuto secondo termini e modalità di legge; il versamento della sola prima rata non basta.
- Non si possono estendere per analogia ad una specifica disciplina di condono le regole più favorevoli previste per altre fattispecie dalla stessa legge, quando il condono è eccezionale e le diverse disposizioni regolano istituti di natura distinta.
- Per l’IVA, una disciplina nazionale che comporti una rinuncia generale o indiscriminata all’accertamento o alla riscossione dell’imposta o delle sanzioni incompatibile con il diritto UE deve essere disapplicata dal giudice nazionale, anche d’ufficio e in sede di legittimità.
- Una questione preliminare non decisa espressamente non dà luogo a omessa pronuncia se la decisione adottata presuppone logicamente il suo rigetto; ciò vale quando l’esito nel merito è incompatibile con l’accoglimento della questione preliminare.
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