Cassazione Penale, Ordinanza n. 18556/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per furto aggravato in abitazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che gli elementi a suo carico fossero insufficienti: le impronte digitali rinvenute su un portasapone nell'abitazione della persona offesa e la non corrispondenza della sua fisionomia all'identikit fornito dalla vittima. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva contestata. La Corte ha ritenuto il primo motivo reiterativo di questioni già dedotte in appello e volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; ha ritenuto gli altri due motivi assolutamente aspecifici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del merito preclusa in cassazione, a fronte di una motivazione ritenuta congrua dalla sentenza impugnata, e ha richiamato il principio secondo cui il rinvenimento di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato può costituire prova sufficiente di colpevolezza, salvo contraria dimostrazione dell'interessato. I motivi relativi alle attenuanti generiche e alla recidiva sono stati considerati aspecifici per mancanza di confronto con le argomentazioni della decisione di appello. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il fatto è stato qualificato come furto aggravato in abitazione; dal testo non emerge un richiamo espresso all'articolo, ma il reato contestato rientra in tale fattispecie.
Le circostanze generiche sono state negate e il relativo motivo di ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non confrontato con la motivazione di merito.
La recidiva contestata è stata applicata e la censura sul punto è stata ritenuta aspecifica.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, rispettivamente, reiterativi di censure di merito e aspecifici rispetto alla sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, sono state poste a carico della ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e logica.
- Il rinvenimento delle impronte papillari dell'imputato su un oggetto utilizzato dagli autori del reato può integrare un elemento probatorio sufficiente alla condanna, salvo che l'interessato offra una plausibile spiegazione alternativa della loro presenza.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure già respinte o formulate in modo generico determina inammissibilità.
- La censura su attenuanti generiche e recidiva richiede un effettivo attacco alle ragioni poste a base della decisione di merito; in difetto, il motivo è aspecifico e non scrutinabile nel merito.
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