Cassazione Civile, Ordinanza n. 03639/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un committente aveva affidato a un tecnico un incarico relativo alla predisposizione e presentazione di un progetto di demolizione e alla realizzazione di un nuovo fabbricato. Dopo la revoca dell'incarico, il professionista aveva richiesto il compenso per l'attività svolta; il committente aveva eccepito la nullità del contratto perché l'attività sarebbe stata riservata a ingegneri e architetti, e aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento, restituzione degli acconti e risarcimento dei danni. In primo grado il contratto fu dichiarato nullo per violazione di norme imperative e il professionista fu condannato a restituire gli acconti. In appello il professionista contestò il rigetto della propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, ma la Corte territoriale rigettò il gravame. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 1669, 2226, 1418, 2043 e 2947 c.c., lamentando che la Corte d'appello aveva applicato la prescrizione breve dell'azione risarcitoria senza considerare la nullità del contratto, che escludeva la responsabilità contrattuale e imponeva il ricorso alla responsabilità extracontrattuale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da fatto illecito ex art. 2043 c.c.; 3) ulteriore violazione degli artt. 1669, 2226, 2043 e 2947 c.c., sempre in tema di qualificazione della responsabilità e prescrizione, motivo che è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva trascurato che, una volta dichiarata la nullità del contratto, la pretesa risarcitoria del ricorrente andava valutata anche come domanda da fatto illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con relativo termine di prescrizione ex art. 2947 c.c., e non solo come azione contrattuale o soggetta alla disciplina speciale dell'art. 1669 c.c.
Norme richiamate
Le censure sono state formulate come violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
È norma speciale in materia di gravi difetti dell'opera edilizia, ma la sua inapplicabilità in concreto non esclude la possibilità di agire ex art. 2043 c.c.; la disciplina speciale non limita in via generale la tutela aquiliana.
L'azione generale di responsabilità aquiliana è proponibile quando non ricorrano i presupposti dell'art. 1669 c.c.; occorre però provare tutti gli elementi dell'illecito, inclusa la colpa.
Per l'azione risarcitoria da fatto illecito opera il relativo termine di prescrizione, distinto da quello delle azioni contrattuali.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non fonda su di esso la decisione.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla nullità del contratto per violazione di norme imperative.
La Corte ha ritenuto fondata la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento da fatto illecito extracontrattuale.
La trattazione del ricorso è avvenuta con il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- La responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e non esaurisce la tutela del danneggiato: quando i presupposti della norma speciale non ricorrono, resta esperibile l'azione generale ex art. 2043 c.c.
- La qualificazione dell'azione proposta deve avvenire in base al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni, non alla sola etichetta contrattuale o extracontrattuale utilizzata dalla parte.
- Se il contratto è dichiarato nullo, il giudice non può limitarsi a esaminare la domanda come responsabilità contrattuale, ma deve verificare anche l'eventuale domanda risarcitoria da fatto illecito, con il relativo regime di prescrizione.
- L'azione aquiliana richiede la prova integrale degli elementi dell'illecito, inclusa la colpa del responsabile, non operando la presunzione propria della disciplina speciale dell'art. 1669 c.c.
- È illegittima una decisione che, negando l'applicabilità della disciplina speciale, escluda anche la residuale tutela generale ex art. 2043 c.c., poiché ciò restringerebbe indebitamente l'area di protezione accordata dall'ordinamento.
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