Cassazione Penale, Sentenza n. 22828/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale contestava il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., sostenendo che tale attenuante fosse illegittimamente concessa dal Tribunale di Brescia perché (a) il valore della e-bike era stato stimato in euro 1.099,00 e quindi non esiguo, e (b) la sola restituzione del mezzo da parte della Polizia Giudiziaria non può influire sulla valutazione della 'levità' della ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., rinviando il giudizio al Tribunale di Brescia per un nuovo esame su quel punto. La Corte ha affermato che il Tribunale aveva fondato il riconoscimento dell'attenuante esclusivamente sulla restituzione ad opera della Polizia Giudiziaria, senza effettuare il preliminare accertamento della consistenza economica del bene ricettato, accertamento necessario: se il valore del bene non è esiguo la tenuità deve essere esclusa; solo dopo aver accertato la lieve consistenza economica possono essere considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna resta), limitando l'annullamento alla sola valutazione dell'attenuante. Decisione resa il 4 giugno 2026 (estensore Cons. Sandra Recchione, Presidente Giovanni Ariolli).
Norme richiamate
Riferita all'attenuante speciale per la particolare tenuità del fatto nella ricettazione; la Corte precisa che il suo riconoscimento richiede preliminarmente l'accertamento della lieve consistenza economica del bene ricettato.
Richiamato come criterio di riferimento per valutare i parametri oggettivi e soggettivi (tra cui l'entità del danno) rilevanti per la determinazione della particolare tenuità del fatto una volta accertata la lieve consistenza economica del bene.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
Citati in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale; confermano la regolarità del rito adottato nel caso.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p. in materia di ricettazione, occorre in via preliminare accertare la consistenza economica del bene: se il valore non è esiguo, l'attenuante deve essere esclusa.
- La mera restituzione del bene alla persona offesa, e ancor più se effettuata dalla Polizia Giudiziaria e non dall'autore del reato, non è di per sé sufficiente a caratterizzare la 'levità' della condotta e non sostituisce l'accertamento del valore economico del bene.
- Solo quando risulti provata la lieve consistenza economica del bene, il giudice può passare ad analizzare i parametri dell'art. 133 c.p. (entità del danno, modalità del fatto, capacità a delinquere, ecc.) per valutare la particolare tenuità del fatto.
- In caso di accertamento errato o incompleto dell'attenuante, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo giudizio, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità se corretta.
- Dal punto di vista procedurale, il giudizio può svolgersi con contraddittorio scritto e senza udienza orale se non è stata richiesta nei termini previsti, ma ciò non esime il giudice dal compiere le necessarie valutazioni di fatto e di diritto previste dalla legge.
Testo integrale
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