Cassazione Penale, Sentenza n. 4937/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del 04/01/2021 (eseguito il 07/01/2021) relativo a supporti hard disk e account di posta riconducibili a Cavatorta/FL Trading s.r.l., deducendo: (1) violazione del principio "ne bis in idem" cautelare perché il pubblico ministero aveva reiterato il sequestro dopo che il Tribunale del riesame aveva annullato un precedente decreto (25/11/2020) senza che fossero emersi nuovi elementi; (2) carenza e vizio di motivazione del nuovo decreto, che sarebbe rimasto generico e meramente esplorativo, non avendo dettagliato la fattispecie, le condotte contestate, il contesto temporale, la pertinenza dei beni e le finalità probatorie; (3) violazione dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p. relativi alla pertinenza e proporzionalità del sequestro probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'annullamento del precedente sequestro fosse dovuto a vizi formali (mancata o carente motivazione) e non abbia prodotto un "giudicato cautelare" in grado di escludere una nuova misura avente lo stesso oggetto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudicato cautelare opera solo quando l'annullamento si fondi su una valutazione di merito del materiale probatorio; in assenza di tale valutazione, il pubblico ministero può legittimamente adottare un nuovo sequestro idoneo a superare i vizi rilevati. Quanto al decreto del 04/01/2021, il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto che la motivazione fosse compiuta: era stata individuata la fattispecie (art. 2635 c.c.), il ruolo di Cavatorta in Barilla, la funzione di intermediazione della FL Trading e la pertinenza dei dati informatici per accertare modalità degli accordi e il profitto percepito. Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati infondati e respinti (con condanna alle spese come da provvedimento impugnato).
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso determinate decisioni in materia cautelare; qui indicata come titolo procedurale del ricorso proposto.
Norma sulla violazione del dovere di fedeltà del prestatore di servizi o amministratore: la condotta ipotizzata è stata ricondotta a questo articolo (utilità indebite procurate tramite mediazione a danno della società).
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione per violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e)); articoletto invocato per censurare sia la presunta violazione del ne bis in idem cautelare sia la carenza motivazionale del decreto impugnato.
Criteri per il sequestro probatorio (pertinenza, finalità, proporzionalità); la decisione valuta la conformità del decreto di sequestro rispetto a tali criteri e ritiene che, nel caso concreto, la pertinenzialità e le finalità probatorie fossero adeguatamente indicate.
Massime di principio
- Un annullamento di sequestro probatorio per vizi formali (mancanza o carenza di motivazione) non costituisce automaticamente "giudicato cautelare" che vieti la reiterazione della stessa misura: il pubblico ministero può adottare un nuovo decreto che corregga i vizi formali senza dover necessariamente produrre elementi nuovi sul piano probatorio.
- Il "giudicato cautelare" si forma solo quando la decisione di annullamento abbia implicato un apprezzamento di merito, anche incidentale, sul materiale probatorio e sull'imputazione; se l'annullamento si limita a rilevare profili procedurali, non opera la preclusione alla rinnovazione della misura.
- Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova e richiede comunque una motivazione che individui la fattispecie contestata, la pertinenza dei beni sequestrati e le finalità probatorie: la motivazione può essere concisa ma deve consentire la verifica della non meramente esploratività della misura.
- Il tribunale del riesame non può integrare, di propria iniziativa, la motivazione mancante nel decreto del pubblico ministero: la specificazione delle finalità del sequestro è prerogativa del pubblico ministero titolare delle indagini.
- La reiterazione di una misura cautelare sugli stessi beni è ammissibile se il nuovo provvedimento è esente dai vizi che avevano determinato l'annullamento, e se acquista adeguata motivazione rispetto alla pertinenza e alle finalità probatorie.
- La scelta del pubblico ministero di non impugnare un annullamento e di emettere un nuovo decreto, anche contestualmente all'esecuzione di un dissequestro parziale, rientra nelle sue prerogative investigative e non è di per sé irregolare.
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