Cassazione Civile, Ordinanza n. 22019/2026 del 27/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’occupazione disposta nel 1991 dalla Provincia di Catanzaro su un terreno di proprietà di privati, per la realizzazione di un impianto di lavorazione del legno. Le proprietarie chiedevano l’indennità di occupazione per il periodo 13.2.1991-14.3.1996 e il risarcimento del danno da occupazione. In appello la Corte territoriale ha accolto la domanda e ha condannato la Provincia di Vibo Valentia, ritenendo irrilevante la difesa sulla legittimazione passiva e valorizzando anche la mancata contestazione della proprietà. La Provincia di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 111 c.p.c. e del d.lgs. n. 253/1992, sostenendo che la successione tra Province andasse qualificata come successione a titolo particolare nel processo e che la responsabilità restasse in capo alla Provincia di Catanzaro, autrice dell’occupazione; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente circa l’esclusiva responsabilità di Vibo Valentia; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la formula 'o in subordine' usata dalle attrici non escludeva la responsabilità di Catanzaro e che, una volta riconosciuta la legittimazione passiva di entrambi gli enti, entrambi avrebbero dovuto rispondere; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, contestando l’affermazione di mancata contestazione della proprietà e sostenendo che la visura catastale non bastasse a provarla; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, ritenuta immotivata, anche perché la ricorrente non era soccombente in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o non ammissibili i primi tre motivi, osservando che non vi era omessa pronuncia né motivazione apparente, che l’art. 111 c.p.c. era inconferente perché il giudizio era stato introdotto ab origine contro entrambe le Province e che, in ogni caso, la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto le proprie difese per dimostrare l’avvenuta contestazione della proprietà, e comunque perché la decisione si fondava su una duplice ratio, di cui una non validamente censurata. Ha infine ritenuto inammissibile il quinto motivo, richiamando il principio secondo cui la condanna alle spese secondo soccombenza non richiede specifica motivazione e va valutata sull’esito finale della lite. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità sia all’Amministrazione provinciale di Catanzaro sia al difensore anticipatario delle originarie attrici, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso è stata ritenuta inconferente, poiché il giudizio era stato introdotto nei confronti di entrambe le Amministrazioni e non vi era trasferimento del diritto controverso nel corso del processo.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello si fosse comunque pronunciata sulle questioni dedotte.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo intellegibile.
art. 91 c.p.c.
La regola della soccombenza per le spese va applicata in relazione all’esito finale della lite e non richiede motivazione specifica, a differenza della compensazione.
art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state giudicate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, erano generiche o difettavano di autosufficienza; inoltre il vizio motivazionale nei limiti dedotti non era configurabile.
art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.
Quando il motivo si fonda su risultanze processuali di contestazione o non contestazione, il ricorso deve indicare la sede processuale e trascrivere i relativi passaggi; in difetto, il motivo è inammissibile.
d.lgs. n. 253/1992, artt. 3 e 5
Le disposizioni istitutive della Provincia di Vibo Valentia non sono state utilmente censurate rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza impugnata contiene una decisione incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente menzionata, poiché può esservi una statuizione implicita di rigetto.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente un percorso argomentativo comprensibile; non è più sindacabile, nei termini tradizionali, la mera insufficienza motivazionale.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione di merito; la mancata censura di una ratio rende inammissibili le doglianze che colpiscono le altre.
- Quando si deduce in cassazione un errore sulla valutazione della non contestazione o della contestazione, il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente sede e contenuto degli atti rilevanti.
- La condanna alle spese segue l’esito finale della lite e non si fraziona per gradi o fasi; la motivazione è necessaria solo per l’eventuale compensazione, non per l’applicazione del criterio della soccombenza.
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