Cassazione Penale, Ordinanza n. 04982/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna per furto aggravato in concorso, con aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. e recidiva ex art. 99 c.p., in relazione a fatti commessi ai danni di un esercizio commerciale. Una ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento/particolari modalità di sottrazione, sostenendo che la merce era priva di antitaccheggio e che la sola videosorveglianza non garantiva controllo continuativo; entrambe contestano la tenuta della motivazione sulla responsabilità penale, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio; viene inoltre dedotta, da una delle ricorrenti, l'asserita carenza di legittimazione del soggetto querelante; l'altra ricorrente contesta il riconoscimento della recidiva e il mancato giudizio di bilanciamento favorevole delle circostanze attenuanti e aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'aggravante ex art. 625, n. 7, c.p., osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo corretto sulla sottrazione di merce priva di sistemi antitaccheggio e sul fatto che la sola videosorveglianza non assicurava un controllo continuo. Ha poi escluso la possibilità di una nuova lettura dei fatti in sede di legittimità, evidenziando che l'identificazione delle imputate era stata ritenuta agevole sulla base di testimonianze e immagini di videosorveglianza. È stato reputato infondato anche il motivo sulla legittimazione del querelante, poiché la querela proveniva dal proprietario dell'esercizio commerciale. Infine, la Corte ha giudicato non sindacabile e comunque infondato il motivo sulla recidiva, richiamando la necessità di una valutazione concreta ex art. 133 c.p., e quello sul bilanciamento delle circostanze, trattandosi di apprezzamento discrezionale del giudice di merito sorretto da motivazione non illogica. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la fattispecie di furto contestata e confermata nei gradi di merito.
Aggravante ritenuta sussistente dalla Corte territoriale; la Cassazione ne ha confermato la corretta applicazione sulla base dell'assenza di antitaccheggio e dell'inidoneità della sola videosorveglianza a garantire un controllo continuo della merce.
Richiamato per la recidiva, la cui valutazione deve essere concreta e ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra reato contestato e precedenti condanne.
"il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen."
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto tra motivazione e massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, non potendosi ottenere una nuova valutazione del fatto.
Usato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.
Indicata nella sentenza impugnata come aggravante contestata e confermata.
Richiamato per una delle imputate in relazione alla recidiva contestata.
Richiamato per l'altra imputata in relazione alla recidiva contestata.
art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una nuova ricostruzione dei fatti fondata su criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito.
- L'aggravante connessa alle modalità di sottrazione in esercizio commerciale può ritenersi integrata quando la merce sia priva di sistemi antitaccheggio e la sola videosorveglianza non assicuri un controllo continuativo e effettivo.
- La deduzione di un vizio di motivazione è ammissibile solo se la motivazione della sentenza si ponga in contrasto con massime di अनुभवienza o con affermazioni incompatibili contenute nel provvedimento, non potendo tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- La legittimazione a proporre querela appartiene al proprietario dell'esercizio commerciale danneggiato, ove questi sia il soggetto indicato come titolare dell'interesse leso dal furto.
- La recidiva richiede una valutazione in concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa condotta sia indice di persistente inclinazione delittuosa.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
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