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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39853/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato per furto con strappo di un ciondolo d'oro del valore di circa 300-400 euro, ritenendo equivalenti le attenuanti generiche alla contestata aggravante. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva: vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità; mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; violazione dell'art. 133 c.p. per non avere considerato la giovane età e la confessione ai fini del trattamento sanzionatorio. Il ricorso richiamava inoltre, in modo inconferente rispetto alla vicenda, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., riferendosi a un diverso episodio di tentato furto di rame estraneo al processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale sull'identificazione dell'imputato, fondata sul riconoscimento fotografico effettuato in dibattimento dalla persona offesa, che aveva visto in volto l'autore dello strappo. Ha inoltre reputato logicamente motivato il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché l'impossessamento di un ciondolo d'oro del valore indicato non poteva considerarsi di speciale tenuità. È stata ritenuta adeguata anche la valutazione sulla gravità complessiva della condotta e sul danno arrecato a una persona offesa ultrasessantenne, tale da escludere la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha escluso la deducibilità per la prima volta in cassazione di una questione non proposta nei gradi di merito, richiamando l'art. 606, comma 3, c.p.p. e un precedente di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando l'impossessamento riguarda un bene di valore non esiguo, come un ciondolo d'oro del valore di 300-400 euro.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve confrontarsi con gli elementi rilevanti del caso concreto, ma le censure sono inammissibili se generiche e non si misurano con la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la questione non è stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio ed era già vigente al momento della decisione di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione di questioni nuove non esaminate nei gradi di merito, quando la disposizione invocata era già vigente alla data della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica di manifesta illogicità o contraddittorietà: non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio se la sentenza impugnata ha dato conto in modo coerente delle ragioni dell'affermazione di responsabilità.
  • Il riconoscimento effettuato dalla persona offesa in dibattimento, se sorretto da dati fattuali specifici e logicamente valorizzato dal giudice di merito, può costituire base sufficiente per l'identificazione dell'autore del reato.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va esclusa quando il bene sottratto o aggredito abbia un valore non marginale, poiché il giudizio di speciale tenuità richiede un apprezzamento concreto dell'entità del pregiudizio economico.
  • La prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti è rimessa a una valutazione complessiva della gravità del fatto e delle conseguenze dannose, e può essere negata quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore offensivo anche in relazione alle condizioni della persona offesa.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; doglianze meramente assertive o generiche non consentono il sindacato di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio e la norma era già vigente al momento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRapinaPena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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