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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41854/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona (27/05/2025) che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso il 31/03/2025 sul materiale documentale e informatico. La società ricorrente contestava: (i) errata applicazione del principio "ne bis in idem" e violazione di diritti europei e costituzionali, sostenendo che i due procedimenti erano diversi per soggetti e fatti e che il nuovo sequestro si fondava su elementi inediti; (ii) violazione dell'art. 324, comma 7 c.p.p., per non aver adattato la misura alla proporzionalità e riservatezza (richiesta di estrazione di copia forense e restituzione dei dispositivi); (iii) violazione dell'art. 263, comma 3 c.p.p., per non avere rimesso la controversia relativa alla proprietà dei beni al giudice civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione della ricorrente ai sensi dell'art. 325 c.p.p.: solo le persone espressamente indicate dalla norma (tra cui il pubblico ministero, l'imputato e la persona alla quale le cose sono state sottratte dal sequestro) possono proporre ricorso per cassazione; la società I Com non ha provato di essere la persona privata della disponibilità dei beni e quindi non era legittimata. Per tali ragioni il Collegio non ha esaminato i motivi di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    «contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge»

    La norma delimita tassativamente i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale del riesame; in particolare la 'persona offesa' dal reato non è automaticamente legittimata: lo è solo chi è stato effettivamente privato della disponibilità dei beni sequestrati o chi abbia diritto alla loro restituzione.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il sequestro probatorio è uno strumento tipico di ricerca della prova coordinato dal pubblico ministero; ha finalità dimostrative e non può essere trasformato in misura cautelare conservativa o attribuito a terzi a fini diversi dalla prova.

  • art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.

    La richiesta di trattazione orale del procedimento, una volta formulata, non è revocabile; il processo deve tenere l'audizione della parte pubblica presente.

  • art. 324, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine all'adattamento della misura reale alle esigenze di proporzionalità e riservatezza; il Collegio non ha esaminato il merito per carenza di legittimazione, ma la questione riguarda la possibilità di limitare l'ingerenza sulla riservatezza con misure meno invasive (es. estrazione di copia forense).

  • art. 263, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma evocata dal ricorrente in relazione alla controversia sulla proprietà dei beni sequestrati e alla possibilità di rimessione davanti al giudice civile; anche questa doglianza non è stata valutata per inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di condanna per responsabilità nell'azione processuale; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende valutando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • art. 81 cpv., 110, 513, 615-ter, 646 cod. pen.

    Articoli del codice penale relativi ai reati per i quali era disposto il sequestro probatorio (contestazioni di merito del procedimento sottostante); citati come oggetto dell'originario decreto di sequestro, ma non decisivi ai fini della decisione di legittimazione in Cassazione.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; art. 6 TUE; art. 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per ragioni costituzionali/eurounitarie (ne bis in idem e garanzie di diritto); la Corte non ha esaminato tali profili per essersi limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.

Massime di principio

  • Solo chi è stato effettivamente privato della disponibilità dei beni sequestrati (ovvero chi ha diritto alla loro restituzione) è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame; la mera qualità di persona offesa non è sufficiente.
  • In caso di sequestro probatorio, la funzione primaria dell'atto è acquisire prove per l'accusa: non può essere utilizzato per anticipare soluzioni patrimoniali o a fini conservativi a favore di terzi; la restituzione, se la funzione probatoria è esaurita, deve ripristinare lo status quo anteriore.
  • Chi reclama la proprietà o il diritto di restituzione come titolo per impugnare deve fornire prova chiara della proprietà o della sottrazione della disponibilità al momento del sequestro; in mancanza l'impugnazione rischia l'inammissibilità.
  • Se si contestano profili di proporzionalità e riservatezza relativi a sequestri informatici, misure pragmatiche (es. estrazione di copia forense e restituzione tempestiva dei dispositivi) devono essere chieste e documentate sin dal primo grado per essere valutate dal giudice.
  • Se sorge una controversia sulla proprietà dei beni sequestrati, l'assenza di prova pacifica della titolarità comporta che la soluzione sulla restituzione non può anticipare un giudizio civile: la via giudiziaria civile rimane quella ordinaria per dirimere la proprietà.
  • Le questioni costituzionali o comunitarie (es. ne bis in idem) possono essere sollevate, ma non possono supplire alla mancanza dei requisiti soggettivi di legittimazione richiesti dalla normativa processuale per l'impugnazione in Cassazione.
  • Attenzione procedurale: la richiesta di trattazione orale, una volta avanzata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., non è revocabile; le parti devono considerare l'irreversibilità di tale scelta.

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