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Sentenza

Sentenza del 13/07/2021 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Processo tributario - Avviso di accertamento - Società cancellata dal registro delle imprese - Difetto di rappresentanza ex liquidatore della società - Inammissibilità del ricorso presentata in proprio e non a nome ella società - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società poi cancellata dal Registro delle Imprese; il ricorrente ha proposto il ricorso in proprio, sostenendo di contestare gli atti impositivi notificati quando era liquidatore

La decisione

il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione ad agire: dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese l'ex liquidatore non possiede la rappresentanza della società estinta e non può agire in giudizio a titolo personale. Gli avvisi di accertamento erano diretti alla società e l'ex liquidatore è stato ritenuto mero destinatario delle notifiche, non soggetto legittimato ad impugnare gli atti

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in relazione alla notifica degli atti tributari e all'individuazione del destinatario: l'atto indirizzato alla società non conferisce all'ex liquidatore, privo di rappresentanza, la legittimazione ad impugnare

  • d.lgs. n. 175/2014

    richiami normativi sul funzionamento del Registro delle Imprese e sugli effetti della cancellazione; la cancellazione comporta la perdita della capacità di rappresentanza della società estinta

  • artt. 1176 e 1218 c.c.

    normalmente richiamati con riguardo agli obblighi, alla diligenza e all'inadempimento; qui utilizzati per valutare i limiti della rappresentanza e le conseguenze degli obblighi non più riferibili ad un soggetto giuridico estinto

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal Registro delle Imprese fa venir meno la capacità dell'ente di agire in giudizio: chi impugna deve avere qualità e interesse personali o essere titolare della rappresentanza formale.
  • L'ex liquidatore non può trasformare la sua qualità di destinatario di notifiche in una legittimazione personale a impugnare atti tributari diretti alla società, salvo che abbia ricevuto espressa e valida rappresentanza o che permangano poteri formali.
  • Se gli avvisi sono rivolti alla società estinta, possono agire solo i soggetti che hanno titolo a rappresentare o a subentrare nella posizione giuridica della società (es. cessionari, curatori fallimentari, aventi causa), non il semplice ex liquidatore privo di incarichi residui.
  • In casi simili è opportuno verificare: (a) se la cancellazione sia effettiva o reversibile; (b) se esista una nomina formale che attribuisca ancora poteri di rappresentanza al liquidatore; (c) l'eventuale presenza di procedure concorsuali o di successori nei rapporti patrimoniali che possano impugnare gli atti.
  • Rimedio pratico: prima di proporre ricorso, il soggetto deve accertare la legittimazione attiva (esibire atto di rappresentanza, nomina di curatore o qualità di successore) oppure richiedere alla amministrazione chiarimenti o rettifiche rivolti alla persona giuridica o ai legittimi rappresentanti.

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