Sentenza del 13/07/2021 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Processo tributario - Avviso di accertamento - Società cancellata dal registro delle imprese - Difetto di rappresentanza ex liquidatore della società - Inammissibilità del ricorso presentata in proprio e non a nome ella società - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società poi cancellata dal Registro delle Imprese; il ricorrente ha proposto il ricorso in proprio, sostenendo di contestare gli atti impositivi notificati quando era liquidatore
La decisione
il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione ad agire: dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese l'ex liquidatore non possiede la rappresentanza della società estinta e non può agire in giudizio a titolo personale. Gli avvisi di accertamento erano diretti alla società e l'ex liquidatore è stato ritenuto mero destinatario delle notifiche, non soggetto legittimato ad impugnare gli atti
Norme richiamate
richiamato in relazione alla notifica degli atti tributari e all'individuazione del destinatario: l'atto indirizzato alla società non conferisce all'ex liquidatore, privo di rappresentanza, la legittimazione ad impugnare
richiami normativi sul funzionamento del Registro delle Imprese e sugli effetti della cancellazione; la cancellazione comporta la perdita della capacità di rappresentanza della società estinta
normalmente richiamati con riguardo agli obblighi, alla diligenza e all'inadempimento; qui utilizzati per valutare i limiti della rappresentanza e le conseguenze degli obblighi non più riferibili ad un soggetto giuridico estinto
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese fa venir meno la capacità dell'ente di agire in giudizio: chi impugna deve avere qualità e interesse personali o essere titolare della rappresentanza formale.
- L'ex liquidatore non può trasformare la sua qualità di destinatario di notifiche in una legittimazione personale a impugnare atti tributari diretti alla società, salvo che abbia ricevuto espressa e valida rappresentanza o che permangano poteri formali.
- Se gli avvisi sono rivolti alla società estinta, possono agire solo i soggetti che hanno titolo a rappresentare o a subentrare nella posizione giuridica della società (es. cessionari, curatori fallimentari, aventi causa), non il semplice ex liquidatore privo di incarichi residui.
- In casi simili è opportuno verificare: (a) se la cancellazione sia effettiva o reversibile; (b) se esista una nomina formale che attribuisca ancora poteri di rappresentanza al liquidatore; (c) l'eventuale presenza di procedure concorsuali o di successori nei rapporti patrimoniali che possano impugnare gli atti.
- Rimedio pratico: prima di proporre ricorso, il soggetto deve accertare la legittimazione attiva (esibire atto di rappresentanza, nomina di curatore o qualità di successore) oppure richiedere alla amministrazione chiarimenti o rettifiche rivolti alla persona giuridica o ai legittimi rappresentanti.
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