Sentenza del 13/07/2021 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
La notifica effettuata tramite gestore di poste private è nulla solo se riferita agli atti giudiziari, non agli atti amministrativi e tributari - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTP che aveva rigettato il suo ricorso contro l'estratto di ruolo basato su cartella di pagamento. Contestava: 1) la tardiva ricezione dell'avviso di revisione della dichiarazione oltre il termine biennale; 2) la nullità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata tramite gestore di posta privato; 3) l'irregolarità della detrazione delle spese di ristrutturazione invocando il pagamento da conto cointestato e la comproprietà dell'immobile nonostante la fattura fosse intestata al solo marito.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non dedotto in primo grado e infondato sia in diritto (termine biennale non perentorio) sia in fatto (vale la data di spedizione dell'Ufficio, che non era contestata: 31/12/2016) e, comunque, sarebbe stato deducibile con opposizione alla cartella. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui la notifica tramite gestore privato è nulla solo se riferita ad atti giudiziari; per gli atti amministrativi e tributari (come la cartella di pagamento) è invece valida, pertanto il motivo è infondato. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché doveva essere sollevato con opposizione alla cartella e, nel merito, infondato: per fruire della detrazione la fattura deve indicare espressamente il soggetto che la chiede; il pagamento da conto cointestato o la comproprietà dell'immobile non sono di per sé sufficienti. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 25521/2020
La notifica effettuata tramite gestore di poste privato è nulla solo se riguardante atti giudiziari; non opera tale nullità per atti amministrativi o tributari come la cartella di pagamento.
Principio della scissione degli effetti della notifica (giurisprudenza)
Ai fini dei termini rileva la data di spedizione dell'atto da parte dell'Ufficio, non la data di ricezione da parte del destinatario; ciò incide sulla valutazione dei termini di impugnazione o di formazione del ruolo.
Massime di principio
- La notifica effettuata tramite corrieri o gestori postali privati è assimilata e valida per gli atti amministrativi e tributari (es. cartelle di pagamento); la nullità per uso di gestore privato riguarda in prevalenza le notifiche di atti giudiziari.
- Contestazioni relative ai termini (es. termine biennale per attività di accertamento) devono considerare la scissione degli effetti della notifica: rileva la data di spedizione da parte dell'Ufficio, non la data di effettiva ricezione; inoltre alcuni termini possono essere non perentori e impugnabili con strumenti specifici.
- Questioni che attengono alla correttezza formale della cartella (come la notifica) o alla determinazione del diritto (es. legittimità della detrazione) devono essere preferibilmente dedotte con opposizione alla cartella di pagamento; se non tempestivamente proposte, risultano precluse nel giudizio tributario successivo.
- Per ottenere detrazioni fiscali correlate a fatture, è necessario che la fattura riporti esplicitamente il soggetto che richiede la detrazione; il pagamento da conto cointestato o la comproprietà dell'immobile, da soli, non sostituiscono l'intestazione della fattura.
- In situazioni peculiari le spese processuali possono essere compensate tra le parti; valutare il rischio di soccombenza e la peculiarità della fattispecie prima di proporre appello o opposizione.
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