Sentenza del 13/07/2021 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Asti
Eventuali minori cubature rispetto alle previsioni di piano - Rilievo solo a far data dal 1 gennaio successivo a quello in cui si sono verificate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione della base imponibile IMU sostenendo che, per effetto di limitazioni edificatorie intervenute nel corso dell'anno da parte della Direzione Ambiente, la cubatura effettiva è inferiore rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico; chiedeva quindi che la base imponibile fosse ridotta retroattivamente per l'anno in corso
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il valore imponibile degli immobili ai fini IMU si fissi in base alla situazione urbanistica e alle potenzialità edificatorie riconosciute dallo strumento di pianificazione comunale alla data del 1 gennaio dell'anno d'imposizione. Le vicende intervenute nel corso dell'anno (limitazioni edilizie) sono irrilevanti per l'anno in corso e possono produrre effetti solo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e l'atto impositivo confermato
Norme richiamate
normativa IMU (principio stabilito dall'ordinamento tributario sull'anno di imposizione)
La base imponibile IMU si determina sulla situazione urbanistica e catastale esistente al 1 gennaio dell'anno d'imposta; eventuali variazioni intervenute successivamente nel corso dell'anno rilevano solo a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo
Massime di principio
- Per l'IMU rileva la situazione urbanistica (potenzialità edificatorie) esistente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione; cambiamenti intervenuti dopo quella data non incidono sull'IMU per l'anno in corso
- Limitazioni o riduzioni di cubatura comunicate durante l'anno producono effetti fiscali solo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute
- Se si vuole contestare la base imponibile occorre dimostrare che la variazione urbanistica era già sussistente alla data del 1 gennaio dell'anno d'imposta
- In caso di variazioni intervenute dopo il 1 gennaio, il contribuente può agire solo con riferimento agli anni successivi (richiesta di rideterminazione o rimborso per le annualità future o, se del caso, per quelle successive in cui la nuova situazione sia rilevante)
- È utile documentare chiaramente la data di efficacia degli atti urbanistici o dei provvedimenti limitativi e verificare gli strumenti procedurali per ottenere rettifiche o rimborsi, nonché i termini di impugnazione amministrativa/giurisdizionale
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