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Sentenza

Sentenza del 13/07/2021 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Asti

Riscossione - Legittimità di avviso di intimazione al pagamento derivante da debito fiscale reso definitivo da sentenza della Corte di Cassazione non riassunta in giudizio - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto legittima l'intimazione al pagamento: la mancata riassunzione del giudizio dopo il rinvio disposto dalla Cassazione determina la definitività della pretesa fiscale sottostante, così che l'Ufficio può procedere alla riscossione mediante intimazione senza l'obbligo di una preventiva comunicazione di preavviso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Vertenza su una pretesa fiscale risolta con sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio alla competente Commissione Tributaria. Il ricorrente non ha riassunto il giudizio davanti alla Commissione indicata, determinando la mancata prosecuzione del contenzioso. L'Ufficio ha quindi notificato un avviso di intimazione al pagamento per il credito tributario sottostante senza aver prima inviato una comunicazione di preavviso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte)

    Interpretato nel senso che, una volta che la pretesa fiscale è divenuta definitiva, l'Ufficio può attivare le procedure di riscossione (compresa l'intimazione) senza necessità di una comunicazione preventiva specifica al contribuente.

  • Principio di definitività delle situazioni giuridiche tributarie dopo il mancato esperimento del rinvio disposto dalla Cassazione

    La mancata riassunzione del giudizio dopo il rinvio costituisce perdita dell'azione del ricorrente e rende la pretesa tributaria definitiva e quindi immediatamente esecutiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    La giurisprudenza è stata interpretata nel senso che il valore decisorio della pronuncia della Suprema Corte, accompagnata da rinvio, presuppone l'azione del ricorrente per la prosecuzione del giudizio; in assenza di tale azione l'amministrazione può validamente esigere l'adempimento tributario.

Massime di principio

  • Se la Cassazione decide e rinvia la controversia alla Commissione tributaria ma il ricorrente non riassume il giudizio, la pretesa fiscale sottostante si considera definitiva e l'ente può procedere alla riscossione.
  • L'avviso di intimazione al pagamento può essere notificato anche senza una comunicazione di preavviso quando la pretesa è divenuta definitiva per mancata riassunzione del giudizio.
  • Il contribuente deve vigilare sui termini e sulle istruzioni contenute nella pronuncia di rinvio: la mancata iniziativa processuale comporta il rischio di perdere la possibilità di opporsi attraverso il rito tributario e di subire la riscossione forzata.
  • In caso di notifica di intimazione, il contribuente può contestarla dimostrando che la causa è stata effettivamente riassunta o che sussistono vizi formali/di merito nell'atto impositivo; la prova dello stato processuale è determinante per sospendere l'esecuzione.
  • Per evitare conseguenze esecutive, in situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente l'eventuale obbligo di riassunzione del giudizio dopo rinvio e, se necessario, procedere alla riassunzione o ad altri rimedi impugnatori nei termini previsti.

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