Sentenza del 13/07/2021 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Agevolazione prima casa - il termine per l'accertamento decorre dall'ultimazione dei lavori di costruzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della perdita dell'agevolazione "prima casa" per presunta decadenza: l'Ufficio sosteneva che il contribuente avesse superato il termine di tre anni previsto dall'art. 76 TUIR per l'ultimazione dell'immobile acquistato in costruzione, con conseguente revoca delle agevolazioni.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che, in caso di acquisto di immobile in costruzione, il termine triennale per gli accertamenti di cui all'art. 76 TUIR decorre dal momento in cui l'immobile viene effettivamente ultimato e non dalla data del rogito. Poiché non esiste una norma che imponga al compratore un termine perentorio di tre anni dalla stipula per ultimare i lavori a pena di revoca del beneficio, la revoca operata dall'Ufficio è illegittima. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 76 TUIR
L'art. 76 TUIR disciplina il termine triennale per gli accertamenti da parte dell'Amministrazione. Nel caso di acquisto di immobile in costruzione, tale termine decorre dal completamento dell'immobile e non dalla data del rogito; non costituisce invece un termine perentorio imposto al contribuente per ultimare i lavori.
Cass. Ordinanza 12 dicembre 2018 n. 32121 (giurisprudenza)
Richiamata come pacifica giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui, per gli immobili acquistati in costruzione, il termine per l'accertamento decorre dall'ultimazione dell'opera.
Massime di principio
- Nel caso di acquisto di immobile in costruzione, il termine triennale per l'accertamento fiscale (art. 76 TUIR) decorre dalla data di ultimazione dei lavori e non dalla data del rogito.
- La normativa non pone un termine perentorio entro il quale il compratore debba completare i lavori per mantenere l'agevolazione "prima casa"; l'eventuale revoca è subordinata ai limiti temporali dell'accertamento dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione può esercitare poteri di accertamento e revoca solo entro il periodo di decadenza previsto (di norma tre anni) computato dal momento di completamento dell'immobile, quindi la verifica della sussistenza dei requisiti deve tenere conto della data effettiva di ultimazione.
- In situazioni analoghe è importante documentare chiaramente la data di ultimazione dell'immobile (certificazioni, collaudi, attestazioni tecniche) perché essa determina l'inizio del termine per gli accertamenti.
- Data la complessità interpretativa, le controversie su questi temi possono portare a compensazione delle spese se non sussiste una chiara disposizione normativa univoca.
- Se l'Ufficio intende contestare la sussistenza dei requisiti "prima casa" per immobili in costruzione, deve organizzare l'accertamento entro il termine previsto dall'art. 76 TUIR calcolato dalla data di completamento, salvo diverso dato normativo.
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