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Sentenza

Sentenza del 13/07/2021 n. 556 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Se il conferente concede il diritto all'uso di marchi e tecnologie mantenendone la titolarità, il valore della partecipazione è assoggetto alla disciplina dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 dal sostituto di imposta con applicazione della disciplina di favore prevista dall'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA (Legge n. 20 del 3 marzo 2009) - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F. chiedeva il rimborso di ritenute per €1.600.000 operate da C. srl il 20/08/2014 in relazione a un aumento di capitale del 03/07/2014 per il conferimento del diritto d'uso esclusivo di marchi e della tecnologia per la produzione in area EMEA. C. srl aveva applicato l'aliquota convenzionale dell'8% ai sensi dell'art.12 della Convenzione Italia-USA sul valore di €20.000.000 e aveva poi esercitato rivalsa verso F., che aveva rimborsato la somma. F. ha chiesto il rimborso alla PA sostenendo che il conferimento fosse assimilabile a un aumento di capitale e non a un corrispettivo tassabile come royalty; il COP di Pescara ha negato il rimborso per carenze formali e di legittimazione, la CTP ha invece accolto il ricorso di F. ritenendo che la ritenuta fosse stata di fatto trasferita su F. dalla rivalsa e quindi che F. fosse legittimata al rimborso. L'Agenzia ha impugnato la sentenza e, in appello, la CTR ha ritenuto corretta la qualificazione fiscale dell'operazione come concessione di uso (licenza) con mantenimento della titolarità, soggetta alla ritenuta secondo art.25 DPR 600/1973 e all'aliquota convenzionale prevista dall'art.12 della Convenzione Italia-USA; ha concluso che non sussistono i presupposti per la restituzione delle somme.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il conferimento del diritto d'uso dei marchi e della tecnologia, con mantenimento della titolarità, è assimilabile a royalty transnazionale soggetta a ritenuta (art.25 DPR 600/1973) e può beneficiare del trattamento convenzionale (art.12 Convenzione Italia-USA). Di conseguenza il rimborso richiesto da F. è stato negato e la società appellata è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Norme richiamate

  • DPR n. 600 del 1973

    art. 25, comma 4; art. 23, comma 2

    I compensi per l'utilizzo di marchi, brevetti, processi o informazioni tecniche sono assimilati a royalties e, se corrisposti da soggetti residenti, sono tassati in Italia mediante ritenuta (30%), fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali; il criterio di collegamento è la qualità dell'erogante (residente).

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - USA (Legge n. 20/2009)

    art. 12, paragrafi 1, 2 e 4

    Prevede imposizione concorrente: i canoni sono imponibili nello Stato di residenza del percettore, ma possono essere tassati anche nello Stato fonte con una ritenuta limitata (ratei convenzionali: 5% o 8% a seconda del tipo di canone); applicabile se il percettore è il beneficiario effettivo.

  • DPR n. 602 del 1973

    Disciplina le condizioni di procedibilità delle istanze di rimborso: il diniego amministrativo può fondarsi su carenze procedurali o di legittimazione; la verifica di requisiti è condizione preliminare all'esame del merito.

  • TUIR (D.P.R. 917/1986)

    I conferimenti in società sono assimilati, ai fini fiscali, alle cessioni a titolo oneroso; in caso di conferimenti si considera come corrispettivo il valore normale dei beni conferiti.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Regole processuali sull'appello tributario e sulle eccezioni in appello; l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e non richiede formalismi eccessivi nell'enunciazione dei motivi; limiti alla proposizione di nuove eccezioni dall'atto di appello sono parzialmente attenuati nel giudizio di rimborso.

  • Codice civile

    Ripartizione dell'onere della prova: incombe sul soggetto che afferma un fatto costitutivo del proprio diritto (nel giudizio di rimborso, il contribuente deve provare i fatti che giustificano la restituzione).

Massime di principio

  • Quando il conferente mantiene la titolarità di marchi o tecnologie ma concede il diritto d'uso (licenza), l'operazione può essere qualificata fiscalmente come corresponsione di canoni/royalties e quindi soggetta a ritenuta alla fonte secondo la normativa interna (DPR 600/1973) e alle convenzioni contro le doppie imposizioni.
  • La residenza del pagatore (sostituto d'imposta) è criterio di collegamento: se il pagatore è residente in Italia, i canoni versati a non residenti sono soggetti a ritenuta in Italia, salvo applicazione della convenzione internazionale che può ridurre l'aliquota.
  • La Convenzione Italia-USA (art.12) consente tassazione nello Stato fonte con ritenuta limitata (aliquota convenzionale) se il percettore è beneficiario effettivo; il sostituto può applicare tale trattamento favorevole in sede di versamento.
  • In controversie di rimborso la posizione processuale è particolare: il ricorrente deve dimostrare i fatti che giustificano la restituzione; l'Amministrazione può proporre difese anche nuove in appello, pertanto è essenziale documentare in primo grado la mancanza della base imponibile o l'erroneità della ritenuta.
  • La circostanza che il sostituto eserciti rivalsa nei confronti del percettore e ottenga il rimborso a titolo interno non incide automaticamente sul diritto al rimborso fiscale: la legittimazione alla richiesta di rimborso tributario segue regole formali (art.38 DPR 602/73) e la valutazione del merito richiede controllo dell'Amministrazione territorialmente competente.
  • Per evitare contestazioni, nelle operazioni di conferimento/licenza transnazionali è consigliabile: (a) documentare chiaramente la natura dell'operazione (trasferimento di proprietà vs licenza d'uso); (b) valutare e applicare correttamente la Convenzione contro le doppie imposizioni; (c) considerare richieste di interpello o ruling preventivi e prevedere accordi di rivalsa/indennizzo tra parti per gestire il rischio di ritenute.

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