Sentenza del 13/07/2021 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione - Intimazione di pagamento -Responsabile del procedimento - Mancata sottoscrizione - Illegittimità - Non sussiste - Crediti erariali - Termine di prescrizione decennale - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva contestato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata sottoscrizione e per l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, chiedendo l'annullamento dell'atto di riscossione.
La decisione
Il giudice ha respinto la censura: l'intimazione di pagamento, quale atto di procedura di riscossione coattiva che precede il pignoramento, non è soggetta all'obbligo di sottoscrizione né all'indicazione del responsabile del procedimento. Tale previsione, prevista per altri atti amministrativi, non si applica all'intimazione, che è funzionalmente distinta dalla cartella di pagamento disciplinata dagli articoli 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973. Inoltre è stato confermato il regime di prescrizione decennale dei crediti erariali, a supporto della legittimità dell'azione di riscossione nel termine previsto.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 212/2000
La norma impone requisiti formali per taluni atti amministrativi (es. sottoscrizione, indicazione del responsabile), ma la sentenza interpreta che questa previsione non si estende all'intimazione di pagamento, atto di mera procedura di riscossione coattiva.
artt. 25 e 26, d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento, regolata da questi articoli, è l'atto che porta a conoscenza del contribuente il ruolo e la pretesa impositiva; è distinta dall'intimazione e soggetta a specifici obblighi formali che non si trasferiscono all'intimazione.
prescrizione decennale dei crediti erariali
I crediti verso l'erario seguono il termine decennale di prescrizione, ragion per cui l'azione di riscossione è legittima se esperita entro detto termine.
giurisprudenza citata (Cass.)
Cass. n. 26053/2015; Cass. n. 18073/2020; Cass. n. 32308/2019
Precedenti della Corte di Cassazione che confermano la distinzione tra atti di mera procedura esecutiva (intimazione) e atti che fondano la pretesa (cartella) e che non richiedono l'applicazione della formale indicazione del responsabile per l'intimazione.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento, quale atto preliminare della riscossione coattiva, non richiede sottoscrizione né l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi del d.lgs. n. 212/2000; la mancanza di tali formalità non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto.
- La cartella di pagamento (artt. 25-26 DPR 602/1973) è l'atto rilevante per la contestazione della pretesa impositiva e per le formalità che incidono sulla conoscenza del ruolo; le impugnazioni formali dovrebbero quindi concentrarsi su tale atto quando rilevanti.
- In presenza di contestazioni simili, verificare se l'atto impugnato è un atto di mera esecuzione (intimazione/prescrizione di atti procedurali) o un atto che contiene la pretesa (cartella/ruolo): le regole formali possono applicarsi differentemente.
- Controllare sempre il termine di prescrizione dei crediti erariali (decennale): se l'azione di riscossione è entro tale termine, la contestazione basata solo su formalità mancanti dell'intimazione ha scarse possibilità di successo.
- Se si intende impugnare efficacemente, valutare censure sostanziali (ad es. inesistenza del credito, errori nel ruolo, difetto di notifica della cartella) piuttosto che limitarsi a vizi formali dell'intimazione.
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