Cassazione Penale, Sentenza n. 24957/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41‑bis; la censura principale era la carenza di motivazione circa l'attualità del pericolo di mantenimento dei contatti del detenuto con la criminalità organizzata (in particolare la presunta cessazione o l'indebolimento del clan "Belforte"), nonché l'omessa valutazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti forniti dalla difesa che avrebbero dimostrato la perdita di operatività del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per motivi di carenza motivazionale. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza non abbia adeguatamente valutato le deduzioni e la documentazione difensiva relative alla persistente vitalità/operatività del clan Belforte, omettendo una specifica e comprensibile motivazione su tale requisito indispensabile per la proroga del 41‑bis. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo e completo esame.
Norme richiamate
"sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno"
La Corte interpreta la norma come richiedente, per la proroga, la verifica dell'attuale capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione esterna; tuttavia la prova di tale capacità può essere desunta anche da fatti e circostanze già noti se tali fatti sono gravissimi e pregnanti. Rimane però imprescindibile l'accertamento della persistenza di un'organizzazione di riferimento, con motivazione specifica.
art. 41‑bis, comma 2‑sexies Ord. Pen.
Stabilisce il limite del sindacato della Corte di Cassazione: il ricorso è ammesso per violazione di legge, con particolare riguardo alla mancanza o insufficienza della motivazione; la Corte può quindi sindacare l'adeguatezza motivazionale del provvedimento impugnato.
art. 41‑bis, comma 2‑bis (sostituito dall'art. 2 legge 23/12/2002 n.279)
Richiama la disposizione normativa oggetto dell'applicazione e della proroga e la modifica normativa che delimita la disciplina delle proroghe; la Corte utilizza la sostituzione normativa per interpretare i presupposti della proroga.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio per cui la mancanza di motivazione configurabile come vizio di legge rende ammissibile il ricorso in cassazione nella materia del 41‑bis; cioè l'insufficiente motivazione costituisce violazione di legge impugnabile.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, "Pellegrino")
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la motivazione deve essere coerente, completa e logica; qualora manchi tali requisiti la motivazione è meramente apparente e il provvedimento è annullabile.
Massime di principio
- Per la proroga del 41‑bis è indispensabile una motivazione specifica e attuale circa la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione esterna; non basta una generica richiamata pericolosità passata.
- La valutazione del Tribunale di Sorveglianza deve considerare e motivare espressamente le contestazioni difensive e i provvedimenti giurisdizionali allegati: se la difesa produce elementi che indicano la cessazione o l'indebolimento del sodalizio, il giudice deve affrontare e motivare il loro valore probatorio.
- Al detenuto non è richiesto un onere probatorio pieno: gli è richiesto di indicare o allegare fatti o documenti rilevanti (es. atti giudiziari, provvedimenti che evidenziano lo sfaldamento del gruppo, atti di dissociazione), sui quali il Tribunale può eventualmente svolgere attività istruttoria.
- La Corte di Cassazione può sindacare in sede di legittimità solo vizi di legge e di motivazione; se la motivazione risulta del tutto carente o contraddittoria, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, senza entrare nel merito sostitutivo della valutazione di fatto.
- Fatti noti dalle precedenti applicazioni del 41‑bis possono legittimare la proroga se risultano ancora gravemente pregnanti per il periodo successivo, ma il giudice deve esplicitare perché tali fatti continuano a giustificare la misura.
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