Cassazione Civile, Ordinanza n. 14810/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio iniziato con atto di citazione notificato nel 2007. Nel corso del primo grado è deceduta la convenuta originaria; l'attrice ha quindi riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, notificando l'atto collettivamente e impersonalmente a un indirizzo che la corte d'appello ha ritenuto non corrispondente alla residenza della defunta, con conseguente nullità della notificazione e dell'intero primo grado. In appello la corte territoriale ha inoltre rilevato che una delle coeredi non era stata evocata in giudizio, disponendo la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 359, 309, 181 e 348 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la corte d'appello omesso la cancellazione della causa dal ruolo e, invece, pronunciato l'estinzione/riassunzione secondo una disciplina ritenuta non applicabile ratione temporis; 2) violazione degli artt. 101, 102, 350 e 354 c.p.c. e vizio motivazionale per avere disposto la regressione al primo grado anziché limitarsi a integrare il contraddittorio in appello verso la coerede pretermessa; 3) violazione degli artt. 100, 110 e 359 c.p.c. per avere omesso di dichiarare improcedibile l'appello, nonostante gli appellanti-eredi non avessero adeguatamente comprovato la propria qualità di eredi; 4) violazione degli artt. 138, 139, 140 e 303 c.p.c. per avere ritenuto invalida la notificazione dell'atto di riassunzione, nonostante la ricorrente sosteneva di averlo notificato presso l'effettiva casa di abitazione della defunta. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo e inammissibili il secondo e il terzo; ha quindi rigettato il ricorso. In motivazione ha precisato che, pur essendo errata la mancata applicazione della disciplina previgente dell'art. 181 c.p.c. e pur essendo astrattamente configurabile un diverso percorso processuale, l'eventuale nullità derivante dall'omessa cancellazione della causa dal ruolo risultava sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo, poiché le parti avevano poi manifestato in modo inequivoco la volontà di proseguire il giudizio. Ha inoltre ritenuto non utilmente censurabile la valutazione probatoria sulla residenza/dimora della convenuta e ha valorizzato la documentazione e il comportamento processuale delle parti per ritenere provata la qualità di eredi dei controricorrenti.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso che le dedotte irregolarità processuali potessero condurre alla cassazione della sentenza impugnata: da un lato, perché l'eventuale nullità connessa alla mancata cancellazione della causa dal ruolo doveva considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, avendo le parti proseguito il giudizio d'appello; dall'altro, perché la valutazione della corte territoriale sulla nullità della notificazione della riassunzione e sulla qualità di eredi dei controricorrenti non è stata scalfita dai motivi di ricorso, anche per difetti di autosufficienza e di specifica indicazione degli atti rilevanti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni trattate, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
testo previgente applicabile ai giudizi instaurati prima del 25/6/2008; nella versione introdotta dal d.l. n. 112/2008, l'immediata estinzione opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente, poiché il giudizio era stato introdotto nel 2007; pertanto, in caso di doppia diserzione all'udienza istruttoria, il giudice avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e non l'estinzione immediata.
"la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"
La mancata cancellazione della causa dal ruolo non determina cassazione se la successiva attività processuale delle parti ha comunque realizzato la finalità del provvedimento omesso, cioè sollecitare la prosecuzione o meno del processo.
rimessione della causa al primo giudice per nullità del giudizio di primo grado
La Corte richiama il fatto che, nella specie, la corte d'appello ha fatto improprio ricorso alla rimessione al primo giudice; tuttavia l'errore processuale non ha prodotto una nullità decisiva, per la sanatoria della nullità precedente e per l'assenza di una censura utile sul punto.
Richiamato nel secondo motivo per la pretesa violazione del contraddittorio in appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della coerede pretermessa; la Corte non ha accolto la censura per difetto di interesse.
La Corte richiama il principio della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, ma ritiene non decisivo il motivo sulla mancata prova della qualità di eredi, anche in ragione del comportamento processuale e della documentazione agli atti.
Il giudice può utilizzare il comportamento delle parti come argomento di prova; nel caso concreto, la qualità di eredi è stata desunta anche dal fatto che le controparti avevano proposto appello qualificandosi figli della defunta e da altra documentazione depositata.
Richiamato dal quarto motivo sulla notificazione presso l'effettiva casa di abitazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la prova che l'indirizzo indicato corrispondesse alla casa di abitazione della destinataria non era stata raggiunta.
La ricorrente lo invoca per sostenere la validità della notificazione eseguita presso la residenza/dimora; la Corte non condivide la deduzione per insufficienza probatoria.
Norma richiamata nel quarto motivo sulla notificazione; la Corte afferma che la sola ricezione di un precedente atto allo stesso indirizzo non basta a provare la corrispondenza tra quel luogo e la casa di abitazione.
Richiamato nel quarto motivo in tema di riassunzione del processo dopo la morte della parte.
Richiamato nel primo motivo in tema di cancellazione dal ruolo e conseguenze della mancata comparizione delle parti.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non vi fonda la decisione.
Richiamato nel secondo motivo sulla trattazione dell'appello e sul contraddittorio.
Richiamato nel primo e nel terzo motivo; non costituisce il fondamento dell'accoglimento, poiché i motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili.
La Corte rileva che la ricorrente non ha assolto all'onere di specifica indicazione e produzione della documentazione processuale necessaria a dimostrare la denunciata contestazione della qualità di eredi.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Ha modificato l'art. 181 c.p.c. introducendo l'immediata estinzione in caso di doppia diserzione all'udienza.
Norma transitoria: la disciplina nuova degli artt. 181 e 429 c.p.c. si applica solo ai giudizi instaurati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Legge di conversione del d.l. n. 112/2008, richiamata per la disciplina transitoria.
Massime di principio
- Nei giudizi instaurati prima della riforma dell'art. 181 c.p.c., la doppia diserzione delle parti all'udienza istruttoria non comporta l'immediata estinzione del processo, ma la sola cancellazione della causa dal ruolo, con eventuale successiva estinzione se non interviene riassunzione.
- La nullità derivante dall'omesso provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo è sanata se, successivamente, le parti compiono attività processuali incompatibili con la volontà di abbandonare il giudizio e idonee a realizzare lo scopo del provvedimento omesso.
- La mancata integrazione del contraddittorio in appello o la mancata notifica a uno dei successori non conduce automaticamente alla cassazione della sentenza se la censura non incide concretamente sulla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata.
- Chi agisce o impugna in qualità di erede deve allegare e provare il decesso del dante causa e la propria qualità successoria; tuttavia il giudice può valorizzare la documentazione depositata e il comportamento processuale delle parti come elementi di prova ex art. 116 c.p.c.
- La deduzione della validità della notificazione presso l'effettiva casa di abitazione del destinatario richiede una prova positiva specifica: la sola circostanza che un precedente atto sia stato ricevuto allo stesso indirizzo non basta, da sola, a dimostrare la corrispondenza di quel luogo alla dimora o abitazione effettiva.
- In cassazione, la censura che investe il mancato apprezzamento di una contestazione o di un documento deve essere specificamente autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti e delle allegazioni rilevanti, altrimenti è inammissibile.
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