Cassazione Penale, Sentenza n. 24000/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava che la direzione del carcere di Bancali (Sassari), regime ex art.41-bis, non gli aveva consegnato almeno uno dei due orologi acquistati tramite l'impresa di mantenimento (contestando la qualificazione dell'orologio come non consentito), non aveva dotato il bagno della cella di ripiani/mensole per i prodotti per l'igiene e non aveva fornito una sedia con schienale e un tavolino per appoggiare il computer. Denunciava inoltre presunta discriminazione rispetto ad altri detenuti ex art.41-bis in altri istituti, violazione del diritto alla salute e vizi procedurali per la riunione dei procedimenti da parte del Magistrato di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) la riunione dei procedimenti è atto meramente ordinatorio e non specificamente impugnato, per cui il primo motivo manca di specificità; 2) la mancata consegna dell'orologio è legittima alla luce dell'art.20 della circolare D.A.P. 2/10/2017 che vieta l'ingresso di oggetti difficilmente controllabili o di confezione non trasparente, e l'autorizzazione preventiva all'acquisto non esclude il necessario controllo materiale all'ingresso; non sussiste un diritto soggettivo a un modello di orologio; 3) non sussiste violazione di diritti soggettivi quanto alla mancanza di mensole (i prodotti possono essere riposti nell'armadietto esterno al bagno) e alla sedia/tavolo (si tratta di arredi aggiuntivi, non indispensabili; il confronto per presunta discriminazione deve farsi tra detenuti dello stesso istituto). Conseguentemente Gallico è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regime speciale di detenzione che legittima misure di maggiore controllo e restrizioni rispetto alla generalità dei detenuti; le misure di sicurezza e regolamentazione dell'accesso di oggetti sono giustificate dalle esigenze connesse a tale regime.
Norma procedurale impugnata tramite i ricorsi del detenuto davanti al Magistrato/Tribunale di sorveglianza; riguarda i rimedi nei confronti di atti dell'amministrazione penitenziaria.
Richiamato in relazione alle norme procedurali e alla correttezza nella trattazione dei procedimenti; il mancato rilievo del vizio è stato ritenuto privo di specificità.
art.125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla trattazione degli atti davanti al giudice e alla necessità di motivazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza.
art.127, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamata in ambito procedurale (valutazione e motivazione del provvedimento); la Corte non ha riscontrato vizio motivazionale rilevante.
Richiama principi generali dell'ordinamento penitenziario relativi al trattamento dei detenuti; la Corte ha ritenuto che le pretese del ricorrente non configurino diritti soggettivi opponibili in senso assoluto.
Norma sulle modalità di impugnazione in cassazione; usata per inquadrare i motivi di ricorso (lett. c ed e) e constatare la loro infondatezza o mancanza di specificità.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Richiamato per la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; atto processuale prodotto nel procedimento.
Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, art.20
non è consentito l'ingresso in carcere di quegli oggetti che, per la loro natura e confezionamento, sono difficilmente controllabili, necessitano di manomissioni o risultano pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza oppure nocivi
Normativa regolamentare che giustifica il rifiuto di far entrare in istituto oggetti la cui confezione/completezza impedisca un controllo effettivo (es. orologi con cassa non trasparente); l'autorizzazione preventiva non esclude la verifica materiale all'ingresso.
art.3 CEDU
Richiamato dal ricorrente in ordine al divieto di trattamenti contrari all'umanità e al rispetto della dignità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse trattamento inumano o degradante nelle circostanze descritte.
Massime di principio
- La riunione di procedimenti decisa dal giudice è atto ordinatorio ed è impugnabile in cassazione solo se produce effetti sull'eccezione di competenza o simili; la mancata impugnazione specifica e la mancata opposizione in udienza ne riducono l'efficacia nei successivi rimedi.
- Le disposizioni regolamentari (es. circolari D.A.P.) che vietano l'ingresso di oggetti difficilmente controllabili giustificano la non consegna anche se vi è stata una autorizzazione preventiva all'acquisto: è decisivo il controllo materiale all'ingresso.
- Il detenuto non ha un diritto soggettivo a possedere uno specifico modello di bene (es. un certo orologio); l'amministrazione può limitare l'ingresso/uso per ragioni di sicurezza, soprattutto in regime 41-bis.
- Le pretese di tutela per mancati arredi devono dimostrare che si tratta di elementi essenziali per la vita e la salute del detenuto; arredi considerati "aggiuntivi" restano, in linea di principio, a carico del detenuto, salvo diversa disposizione o fondate esigenze sanitarie comprovate.
- Le denunce di discriminazione devono confrontare situazioni omogenee: il raffronto rilevante è tra detenuti dello stesso istituto e nelle stesse condizioni, non con istituti diversi ove possono sussistere organizzazioni diverse.
- Le doglianze basate sulla salute richiedono documentazione medica chiara che dimostri l'indispensabilità dell'intervento/fornitura da parte dell'Amministrazione; in mancanza, la richiesta rischia di essere rigettata.
- Impugnazioni infondate o procedimentalmente irrituali possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa, sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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