Sentenza del 09/08/2016 n. 16758 - Corte di Cassazione
Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita - Sottoscrizione illeggibile - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi tributari di primo grado. Le copie depositate presso la segreteria della Commissione tributaria erano state ritenute irregolari perché prive, secondo i giudici di merito, della procura a margine, sottoscritte con firma illeggibile e non accompagnate dalla ricevuta di deposito o di spedizione postale. La società sosteneva che la procura risultasse dall'originale notificato all'Ufficio, che la firma non dovesse necessariamente essere leggibile e che la documentazione relativa alla spedizione servisse soltanto a verificare la tempestività del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha riconosciuto fondate le censure relative alla procura e alla firma illeggibile: la procura deve risultare dall'originale del ricorso e l'illeggibilità, o persino la mancanza della sottoscrizione sulla copia depositata, costituisce di regola una mera irregolarità, non una causa di inammissibilità. Tuttavia, ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata produzione della ricevuta di deposito o di spedizione. Tale documento è necessario per verificare la tempestività della costituzione in giudizio entro trenta giorni e la relativa omissione comporta l'inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado e non sanabile dalla costituzione della controparte. Poiché questa costituiva un'autonoma ratio decidendi sufficiente a sostenere la sentenza, il ricorso è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3
La parte deve costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso notificato o della copia conforme, con la documentazione relativa alla consegna o alla spedizione.
La procura deve essere apposta sull'originale del ricorso; non è necessario che compaia anche sulla copia depositata, purché sia attestata la sua presenza sull'originale. La copia depositata deve essere accompagnata dalla ricevuta di deposito o di spedizione quando il ricorso è consegnato o spedito direttamente all'Ufficio. Tale adempimento è richiesto a pena di inammissibilità per consentire il controllo della tempestività della costituzione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 3 e 5
Disciplina le modalità di notificazione e la decorrenza dei termini dalla ricezione dell'atto.
La documentazione della spedizione assume rilievo perché il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla spedizione del ricorso, non dalla sua ricezione da parte del resistente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3
Richiede la sottoscrizione in originale sulle copie del ricorso destinate alle altre parti.
La disposizione non impone, a pena di inammissibilità, una sottoscrizione leggibile sulla copia depositata dal ricorrente per costituirsi in giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5
Il motivo basato sull'omessa richiesta di esibizione degli originali è stato dichiarato inammissibile per la sovrapposizione di censure relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione.
La sua applicabilità è stata prospettata dalla ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per la mescolanza di diversi motivi di impugnazione.
Principio di effettività della tutela giurisdizionale
Le cause di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente; irregolarità formali come la firma illeggibile sulla copia depositata non possono determinare la perdita del diritto di azione quando l'identità del sottoscrittore e la validità dell'atto risultino altrimenti verificabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la firma illeggibile sulla copia depositata non determina automaticamente l'inammissibilità: prevale un'interpretazione restrittiva delle sanzioni processuali e la copia può essere regolarizzata o verificata mediante l'originale notificato.
- La procura alle liti deve risultare dall'originale del ricorso; non è indispensabile che sia materialmente presente anche sulla copia depositata, se quest'ultima attesta la sua esistenza sull'originale.
- Quando il ricorso è consegnato direttamente all'ufficio o spedito per posta, è essenziale depositare anche la ricevuta di consegna o di spedizione, perché essa consente di verificare il rispetto del termine per la costituzione in giudizio.
- La mancata produzione della ricevuta di deposito o spedizione può comportare l'inammissibilità anche se il resistente si è costituito e non ha sollevato eccezioni, poiché il requisito è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Una sentenza sorretta da più autonome ragioni resta valida se almeno una di esse non viene efficacemente superata: contestare con successo alcune motivazioni non è sufficiente quando un'altra ratio decidendi continua a giustificare la decisione.
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