Cassazione Civile, Ordinanza n. 07000/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (affiliata)
La controversia
La lite nasce da un contratto di affiliazione commerciale per la gestione di un supermercato, corredato da polizza fideiussoria bancaria. La società affiliata ha dedotto che, dopo l’avvio dell’attività, erano emerse perdite e anomalie nella gestione, in particolare nella verificabilità dei prezzi e nel funzionamento del software gestionale fornito dalla controparte; ha sostenuto di avere segnalato i problemi senza ottenere adeguata soluzione. La concedente, a sua volta, ha poi dichiarato di risolvere il contratto per inadempimento dell’affiliata e ha escusso la fideiussione, incassando penale e parte dei premi di comarketing per oltre 103 mila euro. In giudizio, l’attrice ha chiesto di dichiarare inefficaci la clausola penale e la clausola relativa alla restituzione dei premi di comarketing, di annullare il contratto per dolo ex art. 1439 c.c. o, in subordine, di dichiararlo risolto per inadempimento della controparte con risarcimento danni, nonché di ridurre la penale ex art. 1384 c.c. Il tribunale ha rigettato tutte le domande e la corte d’appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame e violazione di norme sostanziali e della l. 129/2004, lamentando che la corte d’appello non avesse considerato l’inadempimento della controparte e la documentazione richiamata, oltre a ritenere erroneamente confessionale una e-mail del 26 giugno 2012; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e ulteriori vizi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso l’inadempimento della ricorrente e non avesse correttamente valutato la sua condotta conforme a buona fede; (3) violazione del principio del giudicato e dell’art. 1384 c.c., censurando sia l’affermazione di un giudicato interno sulla penale sia il diniego della riduzione della stessa, che la ricorrente assumeva avesse tempestivamente chiesto per eccessività e sproporzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché entrambi tendevano a sollecitare un diverso apprezzamento di merito dei fatti e delle prove, senza individuare una reale censura di legittimità; ha invece accolto il terzo motivo. In particolare ha osservato che la corte d’appello aveva errato nel ritenere formato un giudicato sulla domanda relativa alla penale e, soprattutto, aveva omesso di esaminare la domanda di riduzione ex art. 1384 c.c., che risultava proposta non solo come questione di mera esecuzione parziale ma anche come doglianza di eccessività della penale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatto discusso e decisivo
la censura è inammissibile quando, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la dedotta violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione fattuale alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
vi è vizio di omessa pronuncia quando il giudice d’appello non si confronta con una domanda effettivamente proposta, come quella di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
è richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai doveri di buona fede nell’esecuzione del contratto, ma la Corte non ne sviluppa un principio autonomo, rilevando solo l’inammissibilità delle censure fattuali.
è invocato dalla ricorrente per sostenere la risoluzione per inadempimento, ma la Corte non accoglie la censura sul punto perché richiedeva un diverso accertamento di merito.
è richiamato dalla parte ricorrente in tema di non scarsa importanza dell’inadempimento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fattuale.
è richiamata dalla ricorrente quale fonte degli obblighi di correttezza e tempestività nell’affiliazione commerciale, ma la Corte non entra nel merito della relativa violazione per difetto di ammissibilità delle censure.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la negligenza qualificata della controparte; non è oggetto di accoglimento autonomo.
è invocato per l’annullamento del contratto per dolo, ma il ricorso non viene accolto sul punto.
la domanda di riduzione della penale è riconducibile a questa norma; la Corte afferma che la richiesta comprende anche l’ipotesi di penale eccessiva e che il giudice d’appello ha errato nel ritenere coperta da giudicato o nel non esaminarla.
art. 9.3 del contratto
clausola penale oggetto della domanda di riduzione e delle censure in appello e in cassazione.
art. 2 del contratto
clausola relativa agli accordi commerciali allegati, in particolare alla restituzione dei premi di comarketing, di cui era stata chiesta l’inefficacia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice di merito.
- Una comunicazione può avere valore confessorio solo se contiene un’ammissione inequivoca del fatto sfavorevole; l’enunciazione di una mera eventualità o di una disponibilità subordinata a verifiche non integra confessione.
- La domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. deve essere esaminata dal giudice di merito quando risulti effettivamente proposta; non può essere esclusa per un preteso giudicato interno se la sentenza di primo grado non si è pronunciata sulla riduzione in senso tecnico, ma si è limitata a determinare la penale pattuita.
- La richiesta di riduzione della penale per eccessività non si esaurisce nella sola allegazione dell’adempimento parziale, ma può investire in via autonoma la sproporzione della clausola rispetto all’interesse tutelato dal contratto.
- L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
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