Cassazione Penale, Sentenza n. 20168/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna a 10 mesi di reclusione per ricettazione di un portafoglio provento di furto e per porto di un coltello (lunghezza 23 cm). Il ricorso denunciava: (1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per presunta incompletezza delle ricerche svolte ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; (2) errata qualificazione del fatto non come ricettazione ma come furto, richiamando la presunta confessione resa in dibattimento; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella considerazione dell'attenuante ex art. 648, comma 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il decreto di irreperibilità e adeguate le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p., con conseguente legittima notifica al difensore di fiducia. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione in furto, perché mancavano prove certe e le dichiarazioni in dibattimento erano generiche. Sul terzo motivo ha ritenuto regolare la motivazione dei giudici di merito sulla quantificazione della pena, evidenziando l'ampio margine discrezionale e la sufficiente motivazione anche con espressioni generiche (es. "pena congrua"). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Le ricerche per l'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati dalla norma; nel caso specifico sono state ritenute adeguate e non ha avuto luogo la nullità della notifica.
art. 178 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai vizi di notifica e agli effetti processuali delle nullità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi denunciati.
Norma relativa alla ricettazione; la Corte ha implicitamente riconosciuto l'attenuante prevista dal comma 4 nella determinazione della pena, senza ritenere però sussistente il reato di furto.
Norma sul furto richiamata dal ricorrente per la riqualificazione, ma la Corte ha considerato mancanti le prove idonee a sostenerla.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha ribadito l'ampio margine discrezionale del giudice di merito e che una motivazione espressa anche con locuzioni generiche può essere sufficiente salvo pena eccedente la media edittale.
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena in presenza di circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle circostanze nel caso concreto.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; citato per descrivere la modalità procedurale seguita in Corte di Cassazione.
Norma che dispone la condanna alle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 159 c.p.p. è valida se le ricerche previste dalla norma sono state eseguite cumulativamente e risultano adeguate; obiezioni generiche sulla insufficienza delle ricerche richiedono prova concreta del difetto.
- La confessione o dichiarazioni generiche in dibattimento non bastano, da sole, a comportare la riqualificazione del reato (es. da ricettazione a furto) se mancano elementi probatori certi e specifici che colleghino il ricorrente all'atto materiale.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; una motivazione che espliciti l'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. anche con espressioni sintetiche ("pena congrua", riferimento alla gravità) è generalmente sufficiente, salvo che la pena sia manifestamente sproporzionata rispetto ai parametri edittali.
- I ricorsi per cassazione basati su contestazioni meramente assertive o prive di argomentazione probatoria solida sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende.
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