Cassazione Penale, Sentenza n. 22584/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riformato in parte la pronuncia di primo grado e li aveva ritenuti penalmente responsabili per un reato riconducibile agli artt. 56, 110, 624/624-bis e 625 c.p. (con le aggravanti previste). Le censure principali erano: per Antonio Faranda, (1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello, pur riqualificando il reato in uno meno grave, ha confermato la stessa quantificazione della pena senza motivare lo scostamento dal minimo edittale; (2) violazione processuale per omessa applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.). Per Daniele Taormina, (1) contestazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (2) omessa motivazione sui parametri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di Taormina (mancato confronto serrato con le argomentazioni della Corte territoriale). Ha invece accolto, in parte, le doglianze relative alla motivazione della determinazione della pena: ha rilevato insufficiente motivazione della Corte d'appello quanto (i) alla determinazione della pena base e allo scostamento dal minimo edittale (mancata esposizione delle ragioni che giustificano il consistente aumento rispetto al minimo) e (ii) all'omesso riferimento e calcolo della diminuzione per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p. Anche il motivo di Taormina relativo alla mancata valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. è stato ritenuto fondato per insufficienza motivazionale. Per questi profili la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame limitato alla determinazione della pena (pena base, scostamento dal minimo e applicazione della diminuzione per il rito abbreviato). Il resto del ricorso di Taormina è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Rinvio alla disciplina della tentata partecipazione al reato; citato nel quadro di ricostruzione della fattispecie concorrente.
Riferimento al concorso di persone nel reato; usato per qualificare la responsabilità di più imputati.
Norma sulla rapina (e sue riqualificazioni); la Corte ha trattato la riqualificazione del fatto tra le diverse fattispecie previste dall'art. 624 e 624-bis.
Previsione di circostanze aggravanti specifiche della rapina; citata nella contestazione originaria e nella riqualificazione operata dai giudici.
art. 625 cod. pen. (n. 2, 5 e 7)
Elenco di circostanze aggravanti richiamate nell'imputazione; utilizzate per definire il quadro aggravante della fattispecie.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per inquadrare le censure (lett. b, c, e) e per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha motivatamente negato la loro applicazione a Taormina e la Cassazione ha ritenuto il relativo motivo di ricorso inammissibile perché non confrontato con la motivazione d'appello.
Elenca i criteri soggettivi e oggettivi per la determinazione della pena; la Cassazione ha censurato la sentenza impugnata per mancata applicazione/motivazione rispetto a tali parametri.
Attribuisce discrezionalità al giudice nella determinazione della pena ma impone l'obbligo di motivazione quando ci si discosta dal minimo edittale; richiamata per sottolineare il dovere motivazionale del giudice.
Prevede la diminuzione della pena in caso di rito abbreviato; la Corte di Cassazione ha rilevato l'omesso riferimento al calcolo della diminuzione e ha annullato la sentenza in relazione a ciò.
Massime di principio
- Quando il giudice si discosta in misura apprezzabile dal minimo edittale è obbligato a motivare diffusamente le ragioni di tale scostamento: la mera affermazione della gravità del fatto non è sufficiente.
- In caso di rito abbreviato il giudice deve esplicitamente calcolare e motivare l'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; l'omissione di tale calcolo può portare all'annullamento della determinazione della pena.
- Le contestazioni sulle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) in cassazione richiedono un rigoroso confronto con la motivazione dei giudici di merito: critiche sterili o letture alternative dei fatti, senza contestare specifiche argomentazioni, sono spesso inammissibili.
- La determinazione della pena richiede espressa valutazione e motivazione sui criteri soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 133 c.p.; un riferimento generico alla gravità del fatto o all'intensità del dolo non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- La Corte di Cassazione sindaca la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione, non la rivalutazione del merito probatorio; per contestare valutazioni probatorie occorre un confronto serrato e specifico con le argomentazioni dei giudici di merito.
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