Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6067/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 400,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva ottenuto dal TAR l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che imponeva al Ministero di attribuire, mediante carta elettronica del docente, il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione. L’appello era limitato alla statuizione sulle spese di lite: si deduceva che la liquidazione di euro 400,00 fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari applicabili e si chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 400,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dal decreto ministeriale n. 147/2022. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente non complessa e seriale. La serialità può essere valorizzata per ridurre il compenso, quale indice di minore impegno difensivo, ma non consente di scendere sotto le soglie minime previste dai parametri. Le spese del giudizio di primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di euro 1.189,00 non è stata accolta. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento della domanda di liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante riferimento a precedenti conformi della stessa Sezione; il Collegio ha richiamato precedenti relativi a controversie analoghe.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che abbiano anticipato le spese e si siano dichiarati antistatari.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio attribuito tramite carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale svolta; la serialità e la scarsa complessità possono incidere sulla misura, nel rispetto dei parametri.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    Prevede una riduzione dei valori parametrali applicabili, che non consente comunque di determinare compensi inferiori alle soglie minime considerate dal giudice.

  • D.M. n. 147/2022

    I valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200 costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese; la somma di euro 400,00 è stata ritenuta inferiore ai valori minimi applicabili.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma deve rispettare i parametri tariffari applicabili e non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale.
  • La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso rispetto ai valori parametrali ordinari, in quanto indici di un minore impegno difensivo; tali elementi non consentono tuttavia di scendere al di sotto delle soglie minime previste dai parametri applicabili.
  • Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione non è invece necessariamente analitica quando la statuizione segue tale regola, pur dovendo la liquidazione rispettare i limiti tariffari.
  • L’accoglimento dell’appello sulla liquidazione delle spese non impone di riconoscere integralmente l’importo richiesto dalla parte: il giudice può rideterminare equitativamente le spese in una misura inferiore, purché coerente con i parametri applicabili e con la complessità e serialità del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.