Cassazione Civile, Ordinanza n. 14270/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte di un lavoratore già cessato dal rapporto, di una somma di euro 12.552,52 ottenuta in via monitoria nei confronti dell'organizzazione sindacale. I giudici di merito hanno revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che la somma, pur richiesta come TFR, fosse già ricompresa in un importo onnicomprensivo previsto in un verbale di conciliazione in sede protetta sottoscritto dopo la cessazione del rapporto e corrisposta ratealmente secondo quanto pattuito. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, nonché omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che il verbale di conciliazione avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che il TFR non era stato incluso nella somma transattiva ma era rimasto dovuto separatamente e destinato a un terzo soggetto (Cooperlavoro).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione del verbale di conciliazione, attività riservata al giudice di merito se compiuta nel rispetto dei criteri ermeneutici e sorretta da motivazione congrua. Inoltre, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato ritenuto non deducibile per effetto della doppia conforme, poiché la decisione di appello ha confermato quella di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e argomentativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non consente di trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del contenuto negoziale già interpretato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile quando ricorre la c.d. doppia conforme, cioè quando appello e primo grado decidono sulla base del medesimo iter fattuale e logico-argomentativo.
In presenza di conferma della decisione di primo grado da parte dell'appello secondo le stesse ragioni di fatto, opera la limitazione dei motivi deducibili in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove ne ricorrano i presupposti processuali, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale, incluso un verbale di conciliazione, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione effettivamente viziata, non mediante la semplice contrapposizione di una lettura alternativa.
- Se la clausola o il verbale sono suscettibili di più interpretazioni plausibili, la parte soccombente non può chiedere in cassazione un riesame del merito limitandosi a proporre una diversa ricostruzione del contenuto dell'accordo.
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo quadro fattuale e dello stesso percorso logico, si configura la doppia conforme e non è deducibile il vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La deduzione formale di violazione di legge è inammissibile se, in concreto, mira solo a contestare l'apprezzamento interpretativo del giudice di merito senza indicare una reale violazione dei criteri legali di interpretazione.
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