Cassazione Civile, Ordinanza n. 24272/2025 del 31/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una persona aveva chiesto alla Corte d'appello un equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un fallimento di società, dichiarato nel 2008 e chiuso nel 2021. Nel procedimento monitorio la Corte d'appello aveva emesso decreto di accoglimento e lo aveva indirizzato al Ministero della Giustizia; il ricorso e il decreto erano stati notificati al MEF presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. In opposizione, il MEF eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva, sostenendo che il soggetto passivamente legittimato fosse il Ministero della Giustizia; quest'ultimo eccepiva sia l'illegittimità della rettifica/identificazione del soggetto passivo, sia l'inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di legge al medesimo Ministero. La Corte d'appello aveva ritenuto sanabile l'errore di identificazione del soggetto pubblico tramite l'art. 4 L. n. 260/1958, assegnando un termine per la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia e rigettando l'opposizione. In cassazione i Ministeri deducevano: violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla legittimazione passiva, sostenendo che il decreto era stato emesso verso un soggetto mai convenuto; inapplicabilità dell'art. 4 L. n. 260/1958 al procedimento di equa riparazione, specie nella fase monitoria; violazione delle norme sulla notificazione e sull'inefficacia del decreto, perché la notifica al Ministero della Giustizia sarebbe mancata e la rimessione in termini sarebbe stata disposta d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'ultrapetizione e sulla violazione del contraddittorio, osservando che l'applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958 è coerente con la finalità di sanare l'errore nell'individuazione del soggetto pubblico destinatario della notifica, consentendo la rimessione in termini del Ministero pretermesso e la sua difesa nel merito nella fase di opposizione, che nel procedimento ex L. n. 89/2001 costituisce la fase a cognizione piena di un procedimento unitario. Ha inoltre qualificato la questione come mera irregolarità sanabile e non come difetto di titolarità passiva di natura sostanziale idoneo a determinare l'inefficacia del decreto. Quanto alla dedotta inefficacia del decreto monitorio, la Corte ha affermato che essa può discendere solo dalla totale mancanza o inesistenza giuridica della notificazione nel termine, non anche da nullità o irregolarità della notifica tempestivamente eseguita; pertanto, essendo stata la notifica comunque effettuata, sebbene contestata, non poteva dichiararsi l'inefficacia del decreto. Il ricorso è stato rigettato con condanna solidale delle Amministrazioni ricorrenti alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
Il procedimento di equa riparazione è strutturato in una fase monitoria seguita dall'opposizione; il soggetto passivamente legittimato va individuato secondo la disciplina speciale del rito.
art. 4 L. n. 260/1958
L'errore nell'individuazione del soggetto pubblico destinatario della notifica, anche tra distinte amministrazioni statali difese dall'Avvocatura dello Stato, integra una irregolarità sanabile mediante rimessione in termini e rinnovazione della notifica nella fase a contraddittorio pieno.
La sanzione di inefficacia del decreto opera solo in caso di mancata notifica nel termine, non quando la notifica sia stata comunque eseguita ma sia nulla o irregolare.
L'opposizione al decreto di equa riparazione realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione.
Non vi è ultrapetizione se il giudice decide sulle eccezioni effettivamente introdotte dalle parti e applica d'ufficio la corretta disciplina processuale nota al giudice.
La censura di rimessione in termini disposta d'ufficio è stata respinta nel caso concreto, perché la sanatoria è stata ricondotta alla disciplina speciale dell'art. 4 L. n. 260/1958.
Nel procedimento definito come manifestamente infondato possono essere applicate le ulteriori somme sanzionatorie; la disposizione è ritenuta applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione.
Richiamato solo per escludere l'incompatibilità del Consigliere delegato proponente nel collegio decidente, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Richiamato connessamente all'eccezione di incompatibilità del giudice delegato, respinta.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la fase di opposizione è la sede a contraddittorio pieno nella quale può essere sanata l'erronea individuazione del soggetto pubblico destinatario della notifica mediante applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958.
- L'errore di notifica a una diversa amministrazione statale difesa dalla medesima Avvocatura dello Stato non determina di per sé inefficacia del decreto, ma integra una irregolarità sanabile che consente la rinnovazione della notifica e la difesa dell'amministrazione realmente legittimata.
- La sanzione di inefficacia del decreto monitorio è limitata ai casi di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente nel termine, mentre la notifica nulla o irregolare rileva soltanto ai fini dell'opposizione tardiva.
- La nullità o irregolarità della notificazione non può essere utilizzata, in un'opposizione tempestiva, per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto se una notificazione comunque vi è stata.
- La rimessione in termini prevista dalla disciplina speciale è funzionale a garantire il diritto di difesa del soggetto pubblico pretermesso senza sacrificare il contraddittorio, e non trasforma l'errore di individuazione in un vizio sostanziale del rapporto dedotto in giudizio.
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