Cassazione Penale, Ordinanza n. 24449/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17 dicembre 2024. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi fattuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo un vizio motivazionale nella mancata concessione del beneficio. La Corte ha rilevato che il primo motivo era non deducibile in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego facendo riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata, da un lato, sull'inammissibilità del motivo che pretendeva una rivalutazione del materiale probatorio e, dall'altro, sulla manifesta infondatezza della censura relativa alle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente escluse dalla Corte d'appello con motivazione congrua.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito motivi congruamente facendo riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili per l'imputato.
In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto il profilo del vizio di motivazione, se la censura mira a ottenere una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, chieda una rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione non si estende alla "rilettura" degli elementi fattuali posti a base della decisione, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e priva di vizi, fondata sull'assenza di elementi favorevoli all'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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