Cassazione Penale, Sentenza n. 23606/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 16/08/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 655/2022, ritenendo che l'opposizione fosse priva di specifico mandato conferito al difensore dopo l'emissione del decreto. Il ricorso deduceva, tra l'altro, che: a) il decreto penale era stato emesso il 27/12/2022, prima dell'entrata in vigore dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (entrati in vigore il 30/12/2022), dunque tali norme non potevano essere applicate per ragioni di efficacia temporale; b) l'opposizione al decreto penale non è un mezzo di impugnazione come le impugnazioni contro sentenze e perciò le norme 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. non le si applicano; c) l'art. 461 c.p.p. è stato modificato solo sotto il profilo della presentazione dell'atto di opposizione e non ha richiesto che il difensore ricevesse un mandato specifico successivo all'emissione del decreto per proporre opposizione, per cui la nomina fiduciaria o d'ufficio deve ritenersi comunque idonea.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi. Ha affermato che i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. non sono applicabili all'opposizione al decreto penale di condanna, essendo quest'ultima una procedura specifica e non un mezzo di impugnazione disciplinato dalle norme richiamate. Ha inoltre ricordato la regola di efficacia temporale del d.lgs. 150/2022 (art. 89, comma 3) e considerato la diversa disciplina dell'art. 461 c.p.p. rispetto alle impugnazioni. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per la valutazione dell'opposizione a decreto penale.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p. (commi 1-ter e 1-quater)
entrata in vigore 30/12/2022
La Corte ha ritenuto che i commi 1-ter e 1-quater non siano applicabili all'opposizione al decreto penale di condanna perché tali commi si riferiscono alle impugnazioni delle sentenze e l'opposizione al decreto penale è procedimento autonomo e specificamente disciplinato
L'art. 461 disciplina specificamente l'opposizione al decreto penale; la Corte evidenzia che le modifiche normative successive non impongono la necessità di un mandato conferito dopo l'emissione del decreto diverso dalla nomina fiduciaria o d'ufficio
Richiamato dall'art. 461 c.p.p.; la Corte sottolinea la diversa collocazione normativa dell'opposizione rispetto alle impugnazioni e il richiamo limitato dell'art. 461 al solo art. 582
La Corte richiama il comma che prevede un aumento di 15 giorni dei termini di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza, collegandolo alla necessità di consentire al difensore di munirsi di apposito mandato, a dimostrazione della specifica disciplina prevista per le opposizioni
Richiamato per evidenziare la diversità delle cause di inammissibilità previste per i mezzi di impugnazione rispetto a quelle previste per l'opposizione
decreto legislativo 150/2022 (art. 89, comma 3; art. 87 commi 4 e 5)
art. 89, comma 3 e art. 87; deposito telematico obbligatorio a partire dal 14/1/2024 per alcuni atti, decreto ministeriale 29/12/2023, n. 217
Le disposizioni novellate dal d.lgs. 150/2022 producono effetti secondo le regole transitorie: le nuove regole sulle impugnazioni si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (quindi non al decreto penale del 27/12/2022) e alcune previsioni operative sono entrate in vigore solo dopo l'adozione dei regolamenti ministeriali e delle disposizioni transitorie
artt. 81, 624, 625 c.p. (reati contestati nel decreto penale)
Articoli del codice penale relativi ai reati per i quali fu emesso il decreto penale; citati a titolo di contesto rispetto al decreto impugnato
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna non è da considerarsi un mezzo di impugnazione assimilabile alle impugnazioni contro sentenze; pertanto le norme previste per le impugnazioni (es. art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.) non si applicano all'opposizione salvo espressa previsione normativa.
- Se il decreto penale è stato emesso prima dell'entrata in vigore di determinate norme processuali, tali norme non possono essere invocate per dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a causa della loro efficacia temporale e delle regole transitorie (v. art. 89 d.lgs. 150/2022).
- La mancanza di un mandato conferito al difensore dopo l'emissione del decreto non costituisce automaticamente motivo di inammissibilità dell'opposizione se la disciplina dell'opposizione non richiede espressamente tale mandato; la nomina fiduciaria o d'ufficio può essere idonea a proporre opposizione, salvo diversa disposizione normativa.
- Nel valutare inammissibilità tecniche dell'opposizione è necessario distinguere la disciplina delle impugnazioni (titoli e requisiti diversi) da quella delle opposizioni, facendo riferimento alle norme specifiche del libro del codice di procedura penale dedicate alle opposizioni (artt. 459 e ss., 461 e ss.).
- In casi analoghi, il difensore e l'ufficio giudiziario devono verificare la data di entrata in vigore delle norme che si intendono applicare e la loro portata soggettiva/oggettiva prima di dichiarare inammissibilità per carenze formali legate a prescrizioni introdotte successivamente.
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