Cassazione Civile, Ordinanza n. 06575/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento davanti alla Corte dei conti, relativo al riconoscimento della maggiorazione dell'assegno di funzione. Dopo un articolato iter processuale, culminato in due precedenti interventi della Corte di cassazione con rinvio alla Corte di appello di Perugia, la Corte territoriale aveva accolto la domanda nel merito ma aveva liquidato le spese di lite solo con riferimento all'ultima fase davanti a sé, indicando un importo complessivo per quella sola fase e facendo riferimento ai parametri del d.m. n. 55/2014. I ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., degli artt. 1 e 4, n. 5, del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 324 c.c., sostenendo che la Corte di appello non avesse liquidato, né motivato in alcun modo, le spese di tutti i gradi e fasi precedenti: il primo giudizio davanti alla Corte di appello di Roma, i successivi giudizi avanti alla Corte di appello di Perugia, i due giudizi di cassazione e le fasi di rinvio già espletate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che il decreto impugnato, pur dovendo conformarsi ai precedenti rinvii disposti dalla stessa Cassazione, aveva liquidato solo le spese della fase conclusa con il decreto n. 554/2020, omettendo del tutto di considerare e regolare le spese relative alle precedenti fasi del giudizio. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, affinché provveda a liquidare le spese di tutti i gradi e fasi indicati, compresi quelli di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamati quali norme sulla regolazione delle spese di lite, da applicare tenendo conto di tutti i gradi e fasi del giudizio e non solo dell'ultima fase decisa dal giudice di rinvio
artt. 1 e 4, n. 5, d.m. n. 55/2014
richiamati per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte afferma che i parametri vanno commisurati alla prestazione effettivamente completata per ciascuna fase del giudizio
richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica statuizione della Corte sulla sua portata
richiamato per la riassunzione del giudizio a seguito del primo annullamento con rinvio
utilizzato come base per la liquidazione delle spese, con applicazione dei valori minimi e delle riduzioni consentite nei limiti della fase effettivamente svolta
Massime di principio
- Quando il giudice di rinvio provvede sulle spese, deve tener conto dell'intero sviluppo processuale già esaurito e liquidare i compensi relativi a tutte le fasi e i gradi pertinenti, non potendo limitarsi all'ultima fase trattata in sede di rinvio.
- La liquidazione delle spese professionali va effettuata in relazione alla prestazione effettivamente completata per ciascuna fase del giudizio, applicando i parametri vigenti al momento del compimento della relativa attività.
- L'omessa considerazione delle spese dei precedenti gradi o delle precedenti fasi, specie quando il giudice di legittimità abbia espressamente rinviato anche per la loro regolazione, integra un errore di diritto censurabile in cassazione.
- Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione nel precedente annullamento, sia quanto al merito della decisione sia quanto alla regolazione delle spese processuali.
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