Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27601/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente e garanti)

La controversia

Con contratto del 6 febbraio 2016, la fornitrice si impegnava a fornire caffè per sessanta mesi alla società cliente, che assumeva l’obbligo di acquistare almeno sessanta chilogrammi al mese al prezzo di euro 23,411 oltre IVA al chilogrammo e riceveva in comodato una macchina da caffè e altre attrezzature. In caso di interruzione anticipata prima dell’acquisto del quantitativo minimo, l’art. 5 prevedeva l’acquisto dei beni concessi in comodato al prezzo di euro 6.350 o euro 3.175 oltre IVA, secondo il quantitativo di caffè consumato, nonché una penale pari al trenta per cento del quantitativo residuo non ritirato, calcolata sul prezzo scontato del venti per cento. L’amministratrice e un’altra persona fisica garantivano le obbligazioni della società. A seguito del mancato acquisto dei quantitativi minimi, la fornitrice chiedeva la condanna in solido della società e dei garanti. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 settembre 2019, respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale e condannava i convenuti al pagamento di euro 27.130,30, di cui euro 19.383,30 per penale ed euro 7.747 per il prezzo dei macchinari, oltre interessi e spese. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2074/2024 del 21 marzo 2024, rigettava il gravame: escludeva che il garante fosse consumatore perché la garanzia era funzionale all’attività commerciale della società, riteneva valida la clausola di foro esclusivo di Roma per la sua specifica approvazione e reputava irrilevante il ritiro della macchina da caffè ai fini della penale. Con tre motivi di ricorso, la società, l’amministratrice e il garante contestavano: (1) l’esclusione della qualità di consumatore del garante, la conseguente validità della clausola di foro e la competenza del Tribunale di Roma, sostenendo che il garante era estraneo alla compagine sociale e che la specifica approvazione scritta non equivaleva a trattativa individuale; (2) la validità della garanzia, deducendo che, riconosciuta la qualità di consumatore, la clausola derogatoria alla disciplina della fideiussione e la garanzia per obbligazioni future senza massimale sarebbero state nulle; (3) la condanna al prezzo dei beni in comodato, deducendo che la fornitrice aveva ritirato la macchina da caffè il 24 novembre 2016, prima di contestare l’inadempimento, e che la Corte d’appello non aveva esaminato l’eccezione d’inadempimento né interpretato congiuntamente gli artt. 1 e 5 del contratto.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo nei confronti del garante persona fisica: la qualità di consumatore del fideiussore va valutata in relazione al contratto di garanzia e non può essere esclusa per il solo fatto che la garanzia assista debiti di una società commerciale. Occorre accertare un collegamento funzionale del garante con la società, desumibile, ad esempio, da funzioni gestorie, da una partecipazione non trascurabile o da altri elementi concreti che rendano la garanzia espressione di una sua attività professionale. La Corte d’appello aveva invece fondato l’esclusione della qualità di consumatore sulla destinazione della garanzia all’attività della debitrice, senza individuare altri elementi concreti. Inoltre, se il garante è consumatore, la clausola che deroga al foro della sua residenza è presunta vessatoria e la presunzione può essere superata soltanto provando una trattativa individuale; la specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. non è sufficiente. La verifica della qualità di consumatore e le conseguenze sulla clausola di foro e sulla competenza sono rimesse al giudice di rinvio. Il secondo motivo è assorbito, poiché la dedotta nullità della clausola di garanzia presuppone il riconoscimento della qualità di consumatore e la questione dovrà essere nuovamente esaminata, se del caso, dal giudice di rinvio. Il terzo motivo è assorbito quanto al garante. È invece accolto, per quanto di ragione, nei confronti della società e dell’amministratrice, limitatamente alla condanna di euro 7.747 per il prezzo dei macchinari: la Corte d’appello aveva trattato la previsione sull’acquisto dei beni in comodato come se fosse la distinta previsione della penale per il caffè non ritirato, senza interpretare l’art. 5 alla luce dell’art. 1 e senza valutare l’effetto del ritiro della macchina. Il giudice di rinvio dovrà considerare quali beni siano stati effettivamente ritirati, il rapporto cronologico e causale tra il ritiro e l’inadempimento e l’eccezione ex art. 1460 c.c. Resta ferma la condanna alla penale per il caffè non ritirato, non investita dal motivo. La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33, secondo comma, d.lgs. n. 206/2005

    Qualora al fideiussore spetti la qualità di consumatore, la clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della sua residenza o del suo domicilio elettivo si presume vessatoria ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lettera u), d.lgs. n. 206/2005, e la presunzione può essere superata soltanto dalla prova, a carico del professionista, che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale (art. 34, quarto e quinto comma, del medesimo decreto), cui non equivale la specifica approvazione per iscritto prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

    La clausola di foro difforme dalla residenza o dal domicilio elettivo del fideiussore-consumatore è presunta vessatoria. Per superare la presunzione il professionista deve provare una trattativa individuale; non basta l’approvazione specifica scritta prevista per le clausole onerose.

  • art. 34, quarto e quinto comma, d.lgs. n. 206/2005

    Qualora al fideiussore spetti la qualità di consumatore, la clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della sua residenza o del suo domicilio elettivo si presume vessatoria ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lettera u), d.lgs. n. 206/2005, e la presunzione può essere superata soltanto dalla prova, a carico del professionista, che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale (art. 34, quarto e quinto comma, del medesimo decreto), cui non equivale la specifica approvazione per iscritto prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

    Spetta al professionista dimostrare che la clausola presuntivamente vessatoria è stata oggetto di trattativa individuale; la mera specifica approvazione per iscritto non soddisfa tale onere.

  • artt. 1341 e 1342 c.c.

    Qualora al fideiussore spetti la qualità di consumatore, la clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della sua residenza o del suo domicilio elettivo si presume vessatoria ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lettera u), d.lgs. n. 206/2005, e la presunzione può essere superata soltanto dalla prova, a carico del professionista, che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale (art. 34, quarto e quinto comma, del medesimo decreto), cui non equivale la specifica approvazione per iscritto prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

    La specifica approvazione scritta di una clausola predisposta unilateralmente non equivale alla trattativa individuale richiesta per superare la presunzione di vessatorietà prevista dalla disciplina consumeristica.

  • artt. 1936 e seguenti c.c.

    Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale; deve pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee a questa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

    La qualità soggettiva rilevante per la disciplina consumeristica si determina considerando le parti e la funzione del contratto di fideiussione, non la natura del contratto principale.

  • art. 1363 c.c.

    La prima, sola investita dal motivo d’appello de quo, presuppone che i beni da acquistare siano quelli concessi in comodato ai sensi dell’art. 1 e ancora nella disponibilità della cliente, e la sua portata non può essere determinata sulla base della seconda, senza considerare il collegamento con l’art. 1, che individua i beni oggetto del comodato. La sentenza impugnata ha pertanto violato il canone dell’interpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., per cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, e ha omesso di valutare, alla luce della clausola effettivamente rilevante, l’incidenza del ritiro della macchina da caffè sull’obbligo di acquisto e sulla pretesa al relativo prezzo.

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre. La previsione che impone l’acquisto dei beni in comodato va esaminata congiuntamente alla clausola che individua tali beni e non può essere confusa con la distinta previsione della penale per il caffè non ritirato.

  • art. 1460 c.c.

    Il giudice del rinvio interpreterà la clausola relativa all’acquisto dei beni in comodato alla luce dell’intero contratto e valuterà, sulla base degli accertamenti di fatto che gli competono – compresi l’individuazione dei beni effettivamente ritirati, essendo stata restituita la sola macchina da caffè, e il rapporto cronologico e causale tra il ritiro e l’inadempimento della cliente –, se e in quale misura l’obbligo di acquisto e l’eccezione sollevata ai sensi dell’art. 1460 c.c. incidano sulla pretesa della fornitrice.

    Spetta al giudice del rinvio valutare, sulla base dei fatti accertati e dell’interpretazione complessiva del contratto, se il ritiro dei beni e il rapporto con l’inadempimento incidano sull’obbligo di acquisto e sull’eccezione d’inadempimento.

Massime di principio

  • La qualità di consumatore del fideiussore persona fisica va accertata con riferimento al contratto di garanzia e alle finalità proprie del garante, senza desumerla automaticamente dalla natura commerciale del debitore garantito o dalla destinazione della garanzia all’attività di quest’ultimo.
  • L’esclusione della qualità di consumatore del fideiussore richiede elementi concreti che dimostrino un collegamento funzionale tra il garante e la società garantita, quali l’esercizio di funzioni gestorie, una partecipazione non trascurabile al capitale sociale o altri elementi che rendano la garanzia espressione dell’attività professionale propria del garante.
  • La clausola di foro che, in un contratto con un fideiussore-consumatore, individua un foro diverso da quello della residenza o del domicilio elettivo è presunta vessatoria; il professionista può superare tale presunzione soltanto provando una trattativa individuale, non essendo sufficiente la specifica approvazione scritta della clausola.
  • Quando un motivo d’appello contesta l’obbligo di acquistare beni concessi in comodato, il giudice deve interpretare la relativa clausola insieme alle altre disposizioni contrattuali che identificano i beni e non può sostituirla con una distinta clausola penale relativa a prestazioni diverse.
  • Nel valutare la pretesa di pagamento per beni concessi in comodato e l’eccezione d’inadempimento, occorre accertare quali beni siano stati effettivamente ritirati e il rapporto cronologico e causale tra il ritiro e l’inadempimento dedotto.

Come è indicizzato

MaterieClausole vessatorieComodatoImpugnazioni
RamiConsumatoriContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.